Come si calcolano i ristorni delle cooperative.

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Il ristorno cooperativo trova la sua disciplina nell’articolo 2545-sexies del Codice Civile e nell’articolo 3 comma 2 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. Tuttavia il calcolo dell’importo da erogare ai soci cooperatori non può essere svolto limitandosi alla pedissequa lettura del dettato normativo, in quanto questo porterebbe a dei risultati contrari ai principi che governano gli enti mutualistici.

Cos’è il ristorno.

Il ristorno rappresenta la forma con la quale si concretizza il vantaggio mutualistico del socio che partecipa all’attività della propria cooperativa. Può avere due forme di erogazione, a seconda della tipologia della cooperativa di cui si è soci:
  • nel caso di una cooperativa di consumo, il ristorno si concretizza nella restituzione parziale del prezzo che il socio ha pagato per l’acquisto dei beni effettuato tramite la cooperativa stessa;
  • nel caso di una cooperativa di produzione e lavoro, il ristorno si concretizza in un indennizzo economico che può essere erogato sotto forma di stipendio, nel caso di socio lavoratore dipendente, o di maggior reddito di impresa o lavoro autonomo nel caso in cui il rapporto cooperativo sia instaurato da lavoratori autonomi o imprese.
Il ristorno può essere erogato in denaro, ma anche sotto forma di sconti nel caso di cooperative di consumo. Infine l’assemblea dei soci può deliberare che il ristorno, in tutto o in parte, sia destinato ad aumentare la quota del capitale sottoscritta dal socio beneficiario del ristorno stesso.

Il limite del ristorno e l’avanzo mutualistico.

L’articolo 3 comma 2 della Legge 142/2001 stabilisce che la quota di ristorno da deliberare per ogni esercizio non può essere superiore 30 per cento del costo del lavoro previsto per i soci lavoratori.
Una prima e veloce lettura della normativa può portare alla conclusione che il ristorno da distribuire ai soci non debba essere superiore al 30% del totale del costo del lavoro imputabile ai soci lavoratori, inteso come somma del salario, del tfr e dei contributi previdenziali e assicurativi. Per esemplificare, se in un anno tale costo è pari ad euro 100.000,00, il ristorno massimo erogabile dovrebbe essere pari ad euro 30.000,00.
Tuttavia si è sviluppata, nel corso degli anni, una corrente di pensiero che ritiene non corretta questa conclusione, in quanto nella sua applicazione pratica potrebbe portare a un ristorno distribuibile superiore all’avanzo di gestione (cioè l’utile) generato dall’attività con i soci; eventualità questa contraria che sarebbe in conflitto con le forte limitazioni sulla distribuzione dei dividendi da parte delle cooperative.
Un esempio può chiarire meglio la questione:
Cooperativa di produzione e lavoro con utile di euro 1.000,00, utile dell’attività mutualistica di euro 300,00 e somma complessiva delle retribuzioni a favore dei soci pari ad euro 10.000,00. Se si applica pedissequamente la norma, il ristorno massimo erogabile sarebbe pari ad euro 3.000,00, cioè pari al 30% di euro 10.000,00 (somma delle retribuzioni a favore dei soci). Tuttavia, per il principio che stiamo qui indagando, essendo il ristorno massimo superiore all’utile dell’attività mutualistica, quello materialmente erogabile non può essere superiore ad euro 300,00.
Come detto, questa linea di pensiero poggia sul fatto che il ristorno non rappresenta l’utile della cooperativa, ma bensì il vantaggio che il socio ha nell’instaurare un rapporto di lavoro o di consumo con la cooperativa. Se la cooperativa opera anche con i terzi (ad esempio ci sono dei dipendenti non soci oppure vende i propri prodotti a non soci), solo la parte di utile generato con i soci rappresenta il vantaggio mutualistico mentre la parte eccedente rappresenta un vero e proprio utile di impresa, la cui distribuzione non è ammessa per le cooperative.
La base giuridica che sostiene questa corrente di pensiero è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37/e del 09 luglio 2003, nella quale si legge che “ciò che può essere retrocesso è solo l’avanzo documentato di gestione generato dalle sole transazione intercorse con i soci (e non anche quelle derivanti da transazioni con i soci)”. Ciò in quanto, “la parte di utile che eccede tale, ultimo, ammontare rappresenterebbe, nell’eventualità di una distribuzione, un dividendo, quindi soggetto ai limiti di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577”. La circolare conclude che “il limite di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) della legge n. 142 del 2001 e quello dell’avanzo documentato di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci si renderanno applicabili contemporaneamente”.
Ulteriore conferma di quanto fin qui detto la si può trovare nella nuova modulistica di revisione delle cooperative per l’anno 2025, elaborata dal Mimit, la quale chiarisce operativamente che il limite massimo del ristorno non può essere superiore all’utile generato dalla gestione dello scambio mutualistico.

Come si calcola il ristorno erogabile.

Per calcolare effettivamente il ristorno erogabile da parte di una cooperativa di produzione e lavoro, sulla base di quanto fin qui detto, il metodo da utilizzare è il seguente:
Calcolo del ristorno potenziale:
 
Stipendi erogati a soci lavoratori euro 187.099,52
Contributi su stipendi a soci lavoratori euro 46.323,72
Accantonamento tfr soci lavoratori euro 11.643,93
Totale costo del lavoro verso soci lavoratori euro 245.067,17
ristorno potenziale = euro 245.067,17 x 30% euro 73.520,15

 

Il ristorno potenziale da distribuire è pari ad euro 73.520,15. A questo punto si tratta di determinare l'utile generato dall'attività mutualistica.

Assumendo che l'utile ante ristorno è pari ad euro 47.746,49 e che il costo del lavoro totale è di euro 281.78,39, il calcolo da svolgere sarà il seguente:

mutualità = costo lavoro dei soci / costo lavoro totale = euro 245.067,17 / euro 281.378,39 = 87,10%

Il ristorno massimo distribuibile sarà, quindi, uguale a:
 
utile ante ristorno x percentuale di mutualità = euro 47.746,49 x 87,10% = euro 41.584,92
 

Se hai bisogno di informazioni su come funziona una cooperativa o hai una cooperativa e hai necessità di una consulenza, puoi chiamare il numero 0541.708252 o inviare una mail all'indirizzo g.benaglia@gbmassociati.it

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