Anticipo NASPI: niente tasse se utilizzata per creare una cooperativa.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Chi percepisce l’indennità di disoccupazione, nel caso in cui proceda a costituire una cooperativa, potrà richiedere l’anticipo della Naspi senza pagarci sopra alcuna tassa. Lo prevede l’articolo 1, comma 12 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità del 2020), che solo ora è entrato effettivamente in vigore con l’emanazione del provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nello specifico la legge prevede che colui che riceve l’anticipo della disoccupazione per intraprendere una attività di lavoro autonomo, e la destina alla costituzione di una cooperativa presso la quale presterà la propria attività lavorativa, non sarà soggetto all’imposizione fiscale come, invece, avviene in tutti gli altri casi di anticipo della disoccupazione.
COS’E’ L’ANTICIPO DELLA NASPI.
La possibilità di richiedere l’anticipo in una unica soluzione della Naspi (conosciuta anche con il termine gergale di indennità di disoccupazione), piuttosto che della ordinaria liquidazione mensile, è contenuta nell’articolo 8 del Decreto Legislativo 22/2015. Il disposto di legge è poi integrato dalla circolare Inps n. 174 del 23 settembre 2017, la quale fornisce maggiori dettagli circa la definizione di autoimprenditorialità.
L’anticipo della NASPI è una forma di agevolazione alla autoimprenditorialità concessa a tutte quelle persone che intendono intraprendere una attività di impresa o di lavoro autonomo al termine del proprio percorso lavorativo come dipendente.
I requisiti per accedere a questa forma di aiuto sono i seguenti:
- aver diritto a percepire la Naspi;
- avviare una attività autonoma sotto forma di:
- lavoro autonomo quale, ad esempio, quello libero professionale (consulente, grafico, eccetera…), compreso quello in qualità di iscritti a specifiche casse (geometri, ingegneri, commercialisti, eccetera)
- impresa individuale, quale l’artigiano o il commerciante;
- Costituzione di una cooperativa con contestuale attività lavorativa svolta al suo interno;
- costituzione o acquisto di quote in società di persone o di capitali anche caratterizzate dalla presenza un unico socio;
Sussistendo i requisiti sopra descritti, l’interessato deve richiedere l’anticipo entro 30 giorni dalla data di avvio dell’attività. Ovviamente, nel caso di partecipazioni a forme societarie, per inizio attività si intende la costituzione o l’acquisto della relativa quota.
COME SI RICHIEDE L’ESENZIONE DALLE TASSE DELL’ANTICIPO DELLA NASPI.
Coloro che hanno diritto all’esenzione, e che non hanno già ricevuto l’anticipo, devono allegare alla domanda di anticipo, con le modalità previste in un documento che sarà pubblicato successivamente dall’INPS, la seguente documentazione:
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione
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