Nel 2026 i ristorni delle cooperative sono tassati all’1% per i primi 5.000 euro.

Con l’art. 1 comma 9 della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) è stata ridotta l’aliquota di tassazione agevolata per i ristorni distribuiti dalle Cooperative. La nuova aliquota è pari all’1% entro il limite complessivo di euro 5.000 euro e la riduzione opera sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.

Il beneficio.

Il citato comma 9 della Legge di Bilancio 2026 introduce la riduzione dell’aliquota all’1% in luogo della precedente al 5%, mentre rimanda, per la disciplina specifica dell’agevolazione, all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale norma in maniera precisa la modalità di tassazione, oltre che dei premi di risultato legati agli incrementi di produttività, anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
L’aliquota di tassazione è, come già detto, ridotta all’1% sia per l’anno 2026 che per quello 2027, e le condizioni per godere di tale vantaggio sono le seguenti:
  • essere un lavoratore dipendente del settore privato ed indifferentemente avere un contratto a tempo determinato o indeterminato;
  • aver percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 80.000,00;
  • l’agevolazione si applica solo sui primi 5.000,00 euro di partecipazione agli utili;

Quali ristorni concorrono all’agevolazione.

Ai sensi dell’art. 2545-sexies del Codice Civile, i ristorni, se loro previsione è contenuta nell’atto costitutivo, sono una somma di denaro che viene riconosciuta ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.
Il ristorno assume natura e forma diversa a seconda delle cooperative che provvedono alla loro distribuzione:
Proprio perché la norma fa riferimento ai “prestatori di lavoro” l’agevolazione in questione si applica solamente alle cooperative di produzione e lavoro e, in particolare, esclusivamente ai ristorni distribuiti ai soci lavoratori dipendenti. Questa sottolineatura è importante in quanto in queste cooperative il socio lavoratore può assumere la qualifica di “prestatore d’opera” e quindi essere inquadrato come lavoratore autonomo.

Perché i ristorni godono dell’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 28/2016, ritiene che anche i ristorni erogati ai soci di lavoratori siano ammessi all’agevolazione della tassazione forfettaria analoga a quella dei premi di produttività, purchè questi ristorni rispettino le condizioni previste nella norma. Successivamente, con risposta n. 284/2023, rifacendosi alla circolare 9 aprile 2008, n. 35/E, ha chiarito che i ristorni sono uno strumento previsto dalla normativa per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dall’intrattenere dei rapporti di lavoro con la cooperativa stessa. Secondo l’Agenzia essi rappresentano dei “profitti netti della cooperativa derivanti dall'attività con i soci attribuiti ai soci stessi in proporzione agli scambi mutualistici intercorsi con la cooperativa nel corso dell'anno”.
Sulla base di tale assunto, quindi, “d'intesa  con il Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  si ritiene  che,  nella misura in  cui i  ristorni in  oggetto  siano  conformi  alle  previsioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  da  182  a  190,  della legge  di  Stabilità  2016  e  a  condizione  che  la  distribuzione  degli  stessi  risulti  dal  modello  di  dichiarazione  allegato  al decreto, attraverso la compilazione della sezione  relativa alla partecipazione agli utili dell'impresa,  ai  fini  trattamento  fiscale  agevolativo,  alle  somme  erogate  a  titolo  di  ristorno si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra detto, si può concludere che i ristorni distribuiti dalle cooperative di produzione e lavoro, negli anni 2026 e 2027 godono dell’aliquota agevolativa dell’1% fino a un massimo distribuito pari a 5.000 euro purchè ricorrano le seguenti condizioni:
  • Siano distribuiti a favore di lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato;
  • Il soggetto che li percepisce non abbia conseguito, nell’anno precedente, un reddito lordo da lavoro dipendente superiore ad euro 80.000,00.

 

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