Le imposte pagate a San Marino sono integralmente deducibili in Italia, fino a concorrenza dell’imposta netta, se il reddito dichiarato dal frontaliere sammarinese è l’unico percepito e tassabile in Italia. Questa è la posizione della
Corte di Giustizia Tributaria di Forlì espressa nella sentenza n.80/2026 del 19.03.2026 e depositata il 02.04.2026, la quale si pone in perfetta continuità con la
sentenza numero 129/2019 della
stessa Corte di Forlì, poi confermata dalla
Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 944/2023.
L’annosa questione del credito per le imposte pagate a San Marino.
La sentenza in commento va a inserirsi nella ormai
annosa questione riguardante la corretta interpretazione dell’
art. 165 del Tuir applicato al reddito percepito dai
frontalieri, sammarinesi inclusi. La difficoltà nasce dalla formulazione di due commi dell’articolo 165, e cioè il
comma 1 e il
comma 10. Nel comma 1 è previsto che le imposte pagate all’estero sono ammesse in detrazione all’imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota corrispondente all’importo tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo del soggetto dichiarante. Il comma 10, invece, prevede che nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra “
parzialmente alla formazione del reddito complessivo” allora occorre che l’imposta estera detraibile vada “
ridotta in misura corrispondente”.
Nel caso dei frontalieri, il reddito dichiarato in Italia e più basso di quello lordo percepito a
San Marino in ragione del fatto che i
frontalieri godono della franchigia di esenzione pari ad euro 10.000,00. L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che il reddito imponibile estero partecipi parzialmente al calcolo del reddito imponibile e di conseguenza, in ossequio al comma 10, il credito per le imposte pagate all’estero deve essere giocoforza riparametrato.
La sentenza della CGT di Forlì.
Come già espresso dalla stessa Corte di Giustizia territoriale con la sentenza n. 129/2019, il termine “reddito” usato nel comma 10 va interpretato come la somma di tutti i redditi che nell’anno di imposta vengono percepiti dal contribuente, quali quello da lavoro autonomo o da fabbricato. Per i giudici forlivesi (e per una certa parte della giurisprudenza espressa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Rimini) il termine “reddito” indicato dal comma 10 va inteso come “reddito complessivo”, di cui all’art. 8 comma 1 del Tuir, cioè come la somma di tutti i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Da ciò ne discende che, in presenza di un unico reddito da lavoro dipendente prestato all’estero, come nel caso analizzato dalla sentenza in commento, non vi è alcun reddito complessivo da prendere in considerazione per il semplice fatto che quello percepito dal frontaliere è l’unico; la previsione del comma 10 di riparametrare il credito per le imposte pagate all’estero in questo caso non può essere applicato, proprio per carenza del requisito del reddito complessivo.
Conclusioni.
Ancora una volta regna l’incertezza sulla corretta deducibilità, per i frontalieri sammarinesi, delle imposte pagate all’estero. Al momento le sentenze a favore dell’integrale scomputo delle tasse pagate a San Marino si basano sul presupposto che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero sia l’unico reddito del frontaliere. Qualora tale condizione non dovesse realizzarsi, e il frontaliere avesse altri redditi come ad esempio un affitto, appare più difficile difendere la tesi dell’inapplicabilità del comma 10 dell’art. 165 del Tuir, con il probabile obbligo di dover riparametrare il credito per le imposte pagate all’estero al reddito ridotto della franchigia di euro 10.000.
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