Proroga Covid si applica solo agli accertamenti relativi al 2020

La proroga Covid contenuta nell’art. 67 del D.L. 18/2020 poi assorbita nell’art. 157 del successivo DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si applica solo agli accertamenti relativi all’anno 2020 e non alle altre annualità.
Lo stabilisce la Corte di Giustizia Tributaria di Forlì con la sentenza n. 228/2024 depositata il 16 dicembre 2024 e riguardante un caso, più complesso per i rilievi avanzati, seguito dallo studio.
Anche i giudici di prime cure di Forlì si esprimono, dunque, sulla controversa questione della proroga dei termini di accertamento introdotta dalla normativa emergenziale per contrastare gli effetti della pandemia Covid.
La proroga in esame è stata introdotta dall’art 67 del D.L. 18/2020 e poi assorbita nell’art. 157 del successivo DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio). La norma prevede che i termini per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni sono sospesi nel periodo dall’otto marzo al 31 maggio 2020. Nel calcolo dei suddetti termini, dunque, bisogna posticipare la data di scadenza di 85 giorni.
L’Agenzia delle Entrate considera tale sospensione valida per tutti gli anni accertabili. Nel caso riferito alla sentenza in commento, riguardante l’annualità 2017, per l’Ufficio il termine di decadenza dell’accertamento non è il 31 dicembre 2023 ma, bensì, il 25 marzo 2024, cioè 85 giorni successivi alla scadenza del termine decadenziale ordinario.
Non sono dello stesso avviso i giudici tributari di Forlì i quali si iscrivono si iscrive nel filone più ampio della giustizia di merito che ritiene infondata la proroga di 85 giorni per tutti gli accertamenti ancora aperti. Il concetto di fondo è che non vi può essere disparità di trattamento fra Agenzia delle Entrate e contribuente. L’art. 67, infatti, stabilisce da una parte la sospensione dei termini di accertamento a favore del Fisco e, dall’altra, la sospensione dei versamenti a favore dei contribuenti. Un uguale trattamento fra due soggetti vittime del grave periodo di contrazione delle attività a seguito dei vari lock-down. Intendere, quindi, il termine di proroga di 85 giorni valevole di fatto all’infinito, in un periodo in cui la pandemia è finita, realizzerebbe una grave disparità di trattamento non ravvisabile nelle norme che sovraintendono gli accertamenti fiscali.
Su questo punto si osserva che l’art. 67 del D.L. 18/2020, al comma 4 rimanda alla disciplina contenuta nell’art.12, commi 1 e 3 del D.LGS. 159/2015. Disposizione normativa, questa, che prevede che in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti siano sospesi, sempre per lo stesso lasso di tempo, anche i termini processuali.

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