L’Agenzia delle Entrate deve provare che l’appalto di pulizia delle camere è illegittimo.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Negli ultimi anni nel settore alberghiero si è sviluppata la prassi di affidare a imprese esterne il compito di pulire e sistemare le camere e, in alcuni casi, anche quello di organizzare il servizio di sala. Prassi che l’Agenzia delle Entrate di Rimini ha più volte contestato, sostenendo che non si tratta di un appalto di servizio ma di una vera e propria somministrazione abusiva di manodopera, con la conseguenza che la società committente non può detrarsi l’Iva pagata sul corrispettivo e nemmeno detrarsi il costo ai fini della determinazione dell’Irap dovuta; la dimostrazione che il contratto di appalto non nasconde l’affitto di manodopera il Fisco la pone a carico del contribuente, generando quindi una prova che definire “diabolica” è fin troppo riduttivo.
Di questo parere, però, non è la Corte di Giustizia Tributaria di Rimini la quale è già intervenuta in passato, con la sentenza n. 231/24, affermando che la prova della falsità del contratto di appalto non è onere a carico del contribuente ma bensì dell’Agenzia delle Entrate. Recentemente è tornata sulla questione, con la sentenza n. 335/2025 depositata il 27.10.2025, che ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, gestore di una struttura alberghiera, contro l’avviso di accertamento che contestava la detrazione dell’Iva sulle fatture emesse per le prestazioni di sistemazione delle camere e l’espletamento del servizio di sala.
La Corte di Giustizia Tributaria riminese, così come già fatto nella precedente sentenza, ribadisce il principio di diritto che l’onere della prova della genuinità o meno di un contratto di appalto di servizi incombe sull’Agenzia delle Entrate, giusta interpretazione del disposto di cui all’art. 7 comma 5 bis del D. Lgs 546/92. La questione controversa infatti, non riguarda il disconoscimento di agevolazioni fiscali dove l’onere probatorio incombe per legge sul contribuente. Nel caso in esame ci si trova di fronte all’interpretazione di un contratto regolarmente sottoscritto dalle parti, con l’aggravante che vi è la “totale assenza, nella specie, di controversie giuslavoristiche, stragiudiziali o giudiziali, riferibili ai lavoratori distaccati presso gli alberghi di cui si tratta. Nessun elemento probatorio”, aggiungono i Giudici riminesi “può essere tratto da verifiche o accertamenti o decisioni emesse da organi competenti alla corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, e la circostanza depone a favore della società ricorrente: se non sono state formulate a suo carico contestazioni di sorta, è ragionevole ritenere la regolarità dei rapporti”. La Corte di Giustizia, con questa ultima affermazione, rimanda al fatto che gli enti preposti al controllo della regolarità dei rapporti lavorativi (Inps, Ispettorato del Lavoro eccetera) nulla hanno mai eccepito sulla bontà del contratto di appalto in essere; da ciò discende che questo è regolare e, quindi, a maggior ragione è onere dell’Agenzia delle Entrate provare il contrario.
Come già fatto nella citata sentenza 241/2024, secondo i Giudici non è sufficiente osservare che la società che organizza il servizio di fatto ha un rischio di imprese nullo. Ciò in quanto, contrattualmente, “essa doveva assicurare le prestazioni lavorative secondo le esigenze della committenza, e il rischio di defezioni o dimissioni, o di squilibri nella compagine delle risorse umane destinate ai servizi era comunque a carico della appaltatrice”. Vieppiù la prova agli atti del processo che questa responsabilità non è solo teorica ma bensì sostanziale: la società di servizi ha dovuto emettere una nota di credito di importo significativo proprio come risarcimento per le difformità nelle prestazioni riscontrate durante la stagione.
Conclusioni.
La Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, sul presupposto che non vi è alcun rilievo nel merito da parte dei soggetti pubblici incaricati di vigilare sui rapporti di lavoro, arriva ad affermare che:
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È compito dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che il contratto di appalto per la pulizia delle camere maschera in realtà la somministrazione abusiva di manodopera;
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la dimostrazione deve avvenire sulla base di prove circostanziate e non sulla base di generiche affermazioni, come quella riguardante l’assenza di rischio imprenditoriale per l’impresa che svolge il servizio;

