Come si calcolano le tasse per l’energia fotovoltaica e agrivoltaica venduta da un’azienda agricola

I ricavi di vendita dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e agrivoltaico installato da una azienda agricola rientrano nell’ambito del reddito agrario fino a 260.000 kWh annui e, superata tale soglia, scontano l’imposizione fiscale in misura forfettaria purchè si rispettino determinati requisiti in capo all’azienda agricola stessa.
Quanto qui affermato può essere considerato, a grandi linee, il principio con il quale si determina la tassazione della produzione di energia fotovoltaica da parte di un’azienda agricola, sia essa condotta sotto forma di ditta individuale che di società di persone o capitale.

La norma fiscale.

Il criterio di tassazione dell’energia fotovoltaica prodotta dagli imprenditori agricoli lo si trova nei commi 423 e 423 bis della Legge 266/2005. Il comma 423 prevede che la produzione e la cessione di energia elettrica derivante da fonti fotovoltaiche è considerata attività connessa all’attività agricola fino al limite di 260.000 kWh anno. Per la parte eccedente tale limite, il reddito da tassare viene determinato forfettariamente nella misura del 25% dell’ammontare dei corrispettivi da assoggettare all’imposta sul valore aggiunto e, comunque, solo per la parte relativa alla vendita dell’energia prodotta con l’esclusione, quindi, della parte da imputare a quota incentivo. Resta ferma la possibilità per l’imprenditore agricolo di optare per la determinazione ordinaria del reddito, che si ottiene sottraendo ai ricavi di vendita i costi di produzione connessi (ammortamento impianto, manutenzione eccetera..).
Il successivo comma 423 bis, introdotto dall’articolo 5 del D.L. 63/2024 (Decreto Agricoltura) prevede che la cessione di energia fotovoltaica prodotta con impianti a terra, entrati in esercizio a far data dal 01 gennaio 2026, non potranno più godere della tassazione forfettaria del 25% per la parte eccedente la produzione di 260.000 kHw annui. Resta inteso che, invece, gli impianti fotovoltaici a terra entrati in esercizio fino al 31.12.2025 potranno godere della tassazione forfettaria.

La restrizione operata dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 32/E del 2009 ha introdotto nel nostro ordinamento, del tutto irritualmente non essendo essa titolare di alcun potere legislativo, una restrizione al criterio di tassazione dell’energia fotovoltaica prodotta dagli imprenditori agricoli così come illustrata sopra.
Fermo restando che entro il limite di 260.000 di kWh l’energia fotovoltaica prodotta rientra nel reddito agrario, ciò che viene modificato è il fatto che per godere della tassazione forfettaria al 25% della parte eccedente occorre rispettare almeno uno dei seguenti criteri, non previsti dalla norma originaria:
  • La produzione di energia fotovoltaica deve derivare da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati realizzati su strutture aziendali esistenti. La definizione di impianto integrato anche parzialmente la si rinviene nell’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007;
  • Il volume d’affari derivante dall’attività agricola, escludendo la produzione fotovoltaica, deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente il limite di 260.000 kHw. Dal calcolo va esclusa la quota di ricavi relativi alla quota di incentivo;
  • Entro il limite di 1 Mw per azienda, per ogni 10 kw di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore agricolo deve dimostrare di possedere almeno un ettaro di terreno per l’attività agricola.

Impianti agrivoltaici.

Il comma 423-bis nel restringere l’agevolazione della tassazione forfettaria agli impianti a terra, lascia scoperto il dubbio se in questa casistica rientrano o meno anche gli impianti agrivoltaici, che hanno la caratteristica di produrre l’energia fotovoltaica lasciando intatta la possibilità di coltivare il terreno al di sotto dei pannelli.
Per tentare dipanare questa problematica si può far ricorso all’interpello n. 61/2025 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Nel testo si legge che anche gli impianti agrivoltaici godono della connessione con il reddito agrario fino alla quota di 260.000 kHw annui di produzione. Per la parte eccedente, l’Agenzia delle Entrate scrive che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica “saranno assoggettate alla tassazione forfettaria prevista dal comma 423 al ricorrere di almeno uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del paragrafo 4 della circolare 32/e”. Specifica poi che il criterio dell’integrazione architettonica non lo si consegue considerando la struttura che regge l’impianto agrivoltaico sopra il terreno, in quanto tale integrazione la si consegue solo nel caso in cui l’impianto sia realizzato su una struttura preesistente allo stesso.
Ciò che rende utile la lettura dell’interpello è il fatto che al suo interno si riporta una risposta che il MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha fornito a un esplicito quesito promosso dall’Agenzia delle Entrate stessa. Il Ministero, infatti, scrive che “gli impianti agrivoltaici si differenziano da un normale impianto fotovoltaico a terra esclusivamente per alcune peculiari caratteristiche strutturali che devono consentire lo svolgimento dell’attività agricola e per la presenza di particolari sistemi di monitoraggio della continuità dell’attività agricola”.
Questa breve affermazione, che evidenzia una differenziazione tra impianto agrivoltaico e impianto a terra, offre la giustificazione per concludere che l’impianto agrivoltaico non può essere assimilato a un impianto a terra e, dunque, l’eccedenza della produzione fotovoltaica rispetto ai 260.000 kWh può godere della tassazione forfettaria del 25%, sempre ricorrendone i requisiti previsti dalla circolare 32/e del 2009 come sopra già dettagliati.

Conclusioni.

La tassazione dell’energia fotovoltaica e agrivoltaica prodotta da un imprenditore agricolo può essere riassunta nella seguente tabella:
 
Tipologia  Tassazione
Produzione energia (fotovoltaica e agrivoltaica) <260.000 kWh La vendita rientra nel reddito agrario. Di conseguenza non si pagano tasse
Produzione energia (fotovoltaica e agrivoltaica) > 260.000 kWh.

Tassazione del 25% se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:

  • impianto totalmente o parzialmente integrato;
  • volume d'affari attività agricola > volume d'affari vendita energia (non si considera l'incentivo)
  • entro il limite di 1 Mw, per ogni 10Kw di potenza installata sopra il limite di 200kw, l'agricoltore deve avere almeno un ettaro di terreno usato come azienda agricola
Tassazione normale se non c'è almeno uno dei requisiti sopra indicati.

 

 

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