Agevolazione sul compendio unico salva se si affitta alla società agricola dei proprietari del fondo agevolato.
Scritto da Giovanni Benaglia
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In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale non si decade dall’agevolazione per l’acquisto di un compendio unico se l’affitto viene concesso a favore di una società agricola i cui unici soci sono gli originari acquirenti del fondo agevolato.
L’interessante principio di diritto è contenuto nella sentenza della Cassazione numero 30684 del 25 ottobre 2024 e pubblicata il 28 novembre 2024.
Il caso da cui trae spunto l'orientamento giurisprudenziale si riferisce ad un avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso dall’Agenzia delle Entrate contro gli acquirenti originari di un compendio unico il quale è stato successivamente affittato, prima della scadenza dei dieci anni, a una società agricola interamente partecipata quest’ultima. Nell’atto di acquisto originario ci si è avvalsi dell’agevolazione sull’acquisto di un compendio unico contenuta nell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 228 del 2001 che prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo sull’atto di acquisto, purchè tale compendio sia coltivato per dieci anni dal soggetto che ha beneficiato dell’agevolazione.
Il citato decreto legislativo definisce il compendio unico come quel terreno che ha una estensione tale da raggiungere il livello minimo di redditività stabilito dai Piani Regionali di Sviluppo Rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999.
La Cassazione, sul caso di specie, ha osservato che il contratto di affitto stipulato dai beneficiari non va analizzato in quanto tale ma in quanto atto che porta a separare o meno la conduzione diretta del fondo dal proprietario dello stesso. Solo in questo caso, secondo gli Ermellini, si viola il precetto imposto dall’agevolazione sul compendio unico rispetto alla conduzione per almeno dieci anni.
Negli altri casi, se il contratto di affitto viene stipulato fra gli acquirenti iniziali e una società agricola partecipata interamente da quest’ultimi, non si può affermare di trovarsi di fronte a una interruzione di conduzione diretta del fondo. Tanto più che la normativa in questione riconosce alle società agricole, ricorrendone i requisiti, gli stessi diritti e le stesse agevolazioni previste in capo ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli a titolo principale.
Ovviamente il principio enunciato dalla Cassazione non vale nel caso in cui l’affitto sia concesso a favore di una società agricola non partecipata dagli acquirenti originari o partecipata solo in maniera parziale.