Stop alla piccola proprietà contadina: decadenza dell’agevolazione con rivendita a coltivatore diretto.

Il soggetto che ha acquistato un terreno agricolo avvalendosi dell’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina decade da questa agevolazione se rivende il terreno, prima dei cinque anni, a un altro soggetto, anche se questo è un coltivatore diretto.
Lo stabilisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 86/2025, a un quesito avanzato da una società iscritta come impresa agricola presso il Registro Imprese. Nello specifico il contribuente, in possesso della qualifica di coltivatore diretto, ha acquistato una serie di fondi rustici avvalendosi dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009. Successivamente, per motivi strettamente economici, si è trovato nella necessità di dover vendere questi fondi, prima del decorso dei cinque anni, a un altro coltivatore diretto. Chiede, dunque, essendo l’acquirente anch’egli un coltivatore diretto, se tale vendita può comportare o meno la decadenza dall’agevolazione della piccola proprietà contadina.

Cos’è la Piccola Proprietà Contadina.

L’agevolazione in questione, come accennato, è contenuta nell’art. 2 comma 4 bis del D.L. 194/2009. Essa prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e ipotecaria, e dell’un per cento dell’imposta catastale, nel caso in cui un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo professionale acquistino dei terreni agricoli. L’unica condizione posta dalla norma è che l’acquirente non può, prima dei cinque anni dall’acquisto, nè cedere i terreni acquisiti con l’agevolazione nè smettere di coltivarli o gestirli direttamente.

La decadenza dall’agevolazione in caso di rivendita del terreno

L’Agenzia delle Entrate, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità, osserva che le norme agevolative fiscali non possono essere interpretate per analogia, con “la conseguenza che i benefici in esse contemplati non posso essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (Corte di Cassazione, sentenza n. 11106 del 07 maggio 2008).
L’agevolazione in argomento prevede il caso tassativo di decadenza qualora i coltivatori diretti, prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto, cedano volontariamente o smettano di condurre i terreni oggetti dell’agevolazione.

Eccezioni alla decadenza dell’agevolazione fiscale.

L’unica deroga concessa, contenuta nell’articolo 11 del D.Lgs. 228/2001, è quando l’alienazione o l’affitto avvengono a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, purchè questi svolgano l’attività di imprenditore agricolo come definito dall’articolo 2135 del codice civile. Fattispecie che non riguarda il caso sottoposto a interpello.

Conclusione: decadenza automatica dell'agevolazione.

Sulla base della normativa vigente, richiamandosi al principio del non applicabilità per analogia delle agevolazioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate conclude evidenziando che vi sia decadenza dalla piccola proprietà contadina nel caso di rivendita del terreno agevolato prima dei cinque anni, anche se questa avviene a favore di un altro coltivatore diretto.
 

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