Le Regioni non possono prevedere indennizzi o criteri preferenziali per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.

Se i Comuni volessero fare le gare per le concessioni balneari le potrebbero fare liberamente, senza dover attendere nessuna ulteriore legge nazionale o regionale che ne stabilisca i criteri e le modalità.
Si potrebbe sintetizzare così la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 09.04.2025 (pubblicata in G.u. il 02.07.2025) con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale della legge della Regione Toscana n. 30/2024, che norma i criteri per l’espletamento sul territorio della Regione stessa delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
La sentenza della Corte Costituzionale non è innovativa di per sé, ma rappresenta un utile compendio di pronunce passate, dimostrando come il dibattito sui criteri premiali, indennizzi, coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni sia di fatto del tutto incostituzionale.

Il caso.

Il Presidente del Consiglio ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024 chiedendo la declaratoria parziale di incostituzionalità sui seguenti punti:
  • Facoltà per le Regioni di introdurre criteri o modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime diversi da quelli stabiliti dalle norme europee e o dalle leggi dello Stato. Secondo il Governo questa materia, per costante giurisprudenza costituzionale, è di sua esclusiva competenza e non può essere modificata dalle Regioni;
  • Introduzione di un criterio di premialità nel rilascio della concessione demaniale a favore di micro, piccole o medio impresa che operano nell’ambito turistico ricreativo;
  • Introduzione di un indennizzo in favore del concessionario uscente, a carico di quello subentrante, calcolato non solo considerando il valore residuo degli investimenti realizzati ma anche considerando il “valore reddituale” della concessione scaduta. Valore che non è altro che il più noto “avviamento”, escluso da qualsiasi normativa europea.
Nel suo ricorso il Presidente del Consiglio osserva, tra le altre cose, che introdurre un elemento di premialità dei concorrenti e un indennizzo calcolato anche sul valore dell’avviamento, è attività legislativa in netto contrasto con il D.L. 131/2024, che rappresenta il punto di equilibrio che lo Stato italiano ha raggiunto con la Commissione Europea rispetto alla procedura di infrazione sul tema della corretta applicazione della direttiva Bolkestein.

La pronuncia della Corte Costituzionale.

Il primo punto che i Giudici della Corte trattano riguarda la possibilità, per le Regioni, di introdurre nuovi criteri e nuove modalità non previsti dalla legislazione nazionale o europea. La Corte Costituzionale ritiene che tale possibilità non sia nei poteri delle Regioni. Richiama, in tal senso, le proprie sentenze n.  161/2020, n. 86/2019, n. 221, n.118 e n. 109/2018. Scrive la Corte: “i criteri e le modalità di affidamento di tali concessioni debbono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera concorrenza recati dalla normativa statale e dell’Unione Europea, con conseguente loro attrazione nella competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost., che rappresenta sotto questo profilo un limite insuperabile alle pur concorrenti competenze regionali”. Resta salva, per la Corte, la possibilità per le Regioni di intervenire sulla materia riguardante le concessioni demaniali purchè tale non influisca “sulle modalità di scelta del contraente e non incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali”, in quanto la potestà legislativa in tale ambito è di esclusiva prerogativa dello Stato.
Sull’introduzione di una premialità a favore delle imprese turistico balneari e sulla determinazione dell’indennizzo, per la Corte costituzionale non vi è dubbio: la competenza su questo punto è dello Stato e non delle Regioni. A tal proposito scrive: “la disciplina regionale interferisce evidentemente con l’assetto concorrenziale del mercato delle concessioni balneari, restringendo il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali […] in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza”.
E’ a questo punto che la Corte Costituzionale osserva che se i Comuni volessero le gare le potrebbero già fare oggi senza attendere l’introduzione di ulteriori leggi attuative. La Corte scrive: “Erano infatti già enucleabili dall’ordinamento, sia europeo che nazionale, principi e altri indicatori normativi utili in base ai quali indire le relative gare, valorizzati dalla stessa giurisprudenza amministrativa, pure richiamata dalla Regione Toscana”.

Conclusioni.

La Corte Costituzionale non fa altro, con la sentenza in commento, che riassumere la propria copiosa giurisprudenza in merito al tema delle concessioni demaniali marittime. La sua lettura , dunque, oltre che a rinfrescare la memoria pone davanti a sé il fatto che qualsiasi legge regionale che violi tali principi, sia da dichiarare incostituzionale e le gare già svolte siano da annullare.
Con una chiosa finale che chiama in causa la differenza fra le parole e i fatti: la legge regionale della Toscana è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio in quanto incostituzionale sul tema dei criteri preferenziali e indennizzi a favore dei concessionari uscenti che sono il cavallo di battaglia dello stesso Governo, che non perde giorno per rassicurare quest’ultimi sul fatto che si sta impegnando per la loro tutela. 

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