La Corte Costituzionale dichiara illegittima la recidiva obbligatoria
La Corte Costituzionale dichiara illegittima la recidiva obbligatoria. Il Giudice delle leggi, investito della questione di conformità alla Costituzione, si è pronunciato con sentenza n. 185/2015 (depositata il 23 luglio), dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma. Alla Corte era stato posto il seguente quesito:
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (Cass. penale, sez. V, ord., 10 settembre 2014 (ud. 3 luglio 2014), n. 37443)
In particolare, la Consulta ha ritenuto illegittimo il 1° comma dell'art. 99 del Codice penale, per violazione degli articoli 3 e 27 della Carta Costituzionale, poiché comporterebbe un inaccettabile automatismo sanzionatorio. La norma in questione prevede un aumento di pena sulla base del riscontro della precedente condanna e della circostanza che il nuovo reato commesso rientri nell'elenco indicato all'art. 407 comma 2, lettera a) del Codice di procedura penale (di "grave allarme sociale"
Secondo la Corte Costituzionale, dunque, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio appare privo di ragionevolezza, "perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo".
L'automatismo previsto dall'art. 99 comporta un aumento anche laddove vi sia un unico precedente, benché remoto e altresì inidoneo ad accentuare il disvalore penale ai fini della recidiva.
Si tratta perciò di una presunzione assoluta che si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Così il comma 5 dell'art. 99, il quale a giudizio della Consulta violerebbe anch'esso i dettami costituzionali - l'art. 27 - non rispettando il principio di necessaria proporzione tra offesa recata e qualità/quantità della sanzione. Osserva, infatti, la Corte: "la preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa prevista dall'art. 27 Cost. 3° comma".
Conclude, il Giudice delle leggi, dichiarando "pertanto incostituzionale l'art. 99 comma 5, limitatamente alle parole "è obbligatorie e.."
La pronuncia della Corte Costituzione dovrebbe ora conseguire effetti soprattutto con riguardo ai procedimenti ancora pendenti.