La nozione di privata dimora nel furto in abitazione

Con sentenza n. 31345/17 (deposito del 22 giugno 2017) le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione affrontano la questione controversa del concetto di “privata dimora”, in particolare nel reato di furto in abitazione 624-bis c.p., affermando che ai fini della configurabilità del predetto reato “rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.”

La vicenda traeva origine da un ricorso per Cassazione avverso la condanna in appello nei confronti di un soggetto condannato con rito abbreviato per i reati di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma n. 2 c.p. in quanto si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale, asportando denaro e una macchina fotografica. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando l’erronea applicazione del più grave delitto di furto in applicazione in luogo di quello “semplice”.

Ravvisata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, la questione è passata alle Sezioni Unite. Accanto ad un primo orientamento che intende la privata dimora come luogo dove vengano svolti atti della vita privata (quindi anche attività lavorative, culturali, professionali politiche), vi è un secondo orientamento che ritiene esulino dal concetto di privata dimora quei luoghi che consentano l’accesso al pubblico. Esistono poi ulteriori orientamenti “intermedi” che valorizzano altri criteri (l’occasionalità della presenza del proprietario in quei luoghi, l’orario di apertura, etc.).

Dopo aver preso atto di questa pluralità di orientamenti, le SS.UU. dichiarano immediatamente che l’ampliamento della nozione propugnato dal primo orientamento, sia eccessivo e contrasti sia col dato letterale della norma che con ogni interpretazione sistematica.

La nozione di “privata dimora” è certamente più ampia di quella di abitazione, specificano però i Giudici. Il riferimento deve essere inteso a quello di luogo adibito a svolgimento di atti della vita privata, non limitati soltanto a quelli della vita familiare o intima (propri dell’abitazione). Chi giudica – aggiunge la Corte – non deve rinunciare ad compiere ulteriori approfondimenti sulla natura e sull’utilizzo di tali luoghi.

Certamente errato è invece far dipendere l’applicazione della norma e di un trattamento sanzionatorio più grave (l’art. 624-bis. c.p.) da elementi “vaghi, incerti e occasionali” (come ritengono gli orientamenti intermedi) come la presenza o meno di persone durante il fatto o la circostanza che esso sia avvenuto nell’orario di apertura e chiusura, accettando così una sorta di “tutela ad intermittenza” (Cass. sez. V, n. 428/2015).

Le Sezioni Unite riportano al centro della discussione la ratio della norma, nel momento in cui fu pensata ed introdotta dal legislatore: la tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione. Luoghi che abbiano dunque le stesse caratteristiche dell’abitazione in termini di riservatezza e non accessibilità da parte di terzi senza il consenso del proprietario.

Facendo leva sull’interpretazione che offre la giurisprudenza costituzionale (in riferimento all’art. 14 della Carta) e al concetto di “domicilio”, le Sezioni Unite delineano così la nozione di privata dimora sulla base di alcuni indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, attività professionale e lavoro in genere); durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo da parte di terzi senza consenso.

Quando, dunque, poter applicare la nozione di “privata dimora” contenuta nell’art. 624-bis in relazione ai luoghi di lavoro? E’ indiscutibile – premettono le Sezioni Unite – che che nei luoghi di lavoro il soggetto compia atti della vita privata. Ma ciò non è sufficiente. I luoghi di lavoro, infatti, sono accessibili ad una pluralità di persone anche senza l’autorizzazione del titolare. Sono pertanto esposti all’intrusione altrui e ciò significa che è fuori luogo parlare di riservatezza e tutela della sfera privata. Di conseguenza, potrà esser riconosciuta la funzione di privata dimora solo in quei luoghi (o parte di essi) dove il soggetto compie atti della vita privata in modo riservato e precludendo accesso a terzi: retrobottega, bagni privati, spogliatoi, area riservata di uno studio professionale, etc.

Nel caso di specie, non risultava che gli oggetti sottratti si trovassero in un’area riservata (il denaro nella cassa e la macchina fotografica sul tavolo). Pertanto, la Corte di Cassazione ha correttamente riqualificato il fatto in furto semplice (ancorché aggravato dall’aver usato violenza sulle cose, in quanto vi era stata un’effrazione), annullando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello per rideterminare la pena.

Avv. Patrick Francesco Wild

 

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