Al via i contributi a fondo perduto per gli alloggi destinati ai lavoratori del turismo
Scritto da Giovanni Benaglia
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Con l’art 14 del Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 95 è stato introdotto uno specifico contributo a fondo perduto a favore delle imprese che gestiscono alloggi destinati ad ospitare i lavoratori del settore turistico e di quello della ristorazione. La misura introdotta, poi, prevede ulteriori contributi a favore dei lavoratori stessi di questi specifici settori, per sostenere le spese relative agli affitti.
Le risorse a bando per le imprese e i lavoratori ammontano ad euro 44 milioni nel 2025 e 38 milioni per ciascun anno 2026 e 2027. Per l’entrata in vigore della misura di finanziamento a fondo perduto occorre attendere un decreto attuativo, da pubblicarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge che ne prevede l’istituzione.
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO.
I beneficiari del contributo sono le imprese che hanno la piena ed esclusiva disponibilità degli immobili e che gestiscono in forma imprenditoriale:
- alloggi o residenze destinati ai lavoratori del comparto turistico ricettivo;
- strutture turistico ricettive: rientrano, dunque, nella casistica anche chi gestisce alberghi destinati esclusivamente ai lavoratori del comparto turistico ricettivo;
MISURA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.
Come già illustrato, con un successivo decreto del Ministro del Turismo si stabiliranno meglio sia le caratteristiche dei soggetti beneficiari, sia i costi ammessi al contributo. Sempre con il citato decreto attuativo sarà prevista la percentuale del contributo a fondo perduto nonché le varie cause di revoca dello stesso.
Al di là degli aspetti più tecnici e formali, il contributo concesso dovrà in ogni caso garantire ai lavoratori del comparto turistico ricettivo un contratto di affitto di almeno cinque anni e una riduzione dell’affitto almeno pari al 30% del valore medio di mercato. Tale riduzione potrà essere anche superiore, in proporzione al contributo che l’impresa richiedente riceverà.
MAGGIORI INFORMAZIONI.
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