Finanziare lo sviluppo delle cooperative: la nuova Legge Marcora
Scritto da Giovanni Benaglia
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Finanziare la nascita e lo sviluppo delle cooperative di piccola e media dimensione con l’obiettivo di creare nuove attività economiche e di incrementare i posti di lavoro: sono queste le finalità del Decreto del Ministero dello sviluppo economico pubblicato il 4 gennaio 2021.
I soggetti destinatari sono le cooperative di produzione e lavoro e sociali che svolgono attività sia di tipo A che di tipo B, che operano in tutti i settori produttivi. Unici requisiti che devono possedere sono quelli di rientrare nei limiti previsti per le piccole e medie imprese e di essere partecipate da CFI, il fondo istituzionale controllato dal Ministero dello Sviluppo Economico e previsto dalla Legge 49/85, chiamata anche Legge Marcora. Nel caso in cui la cooperativa non sia partecipata da CFI, contestualmente alla presentazione della domanda di agevolazione deve essere presentata anche quella di partecipazione a CFI.
Le cooperative richiedenti, inoltre, devono essere regolarmente costituite e non trovarsi in liquidazione o in procedure concorsuali.
Le tipologie di iniziative ammissibile sono tutte quelle che permettono di realizzare la nascita o il consolidamento delle attività delle cooperative richiedenti, salvo alcune eccezioni. Tra queste vi sono quelle notarili, imposte, tasse, oppure riferite a investimenti di pura sostituzione di impianti o macchinari già esistenti. Sono escluse anche le spese per l’acquisto di automezzi, salvo che non servano direttamente nell’attività che svolge la cooperativa.
I programmi di investimento non devono essere avviati alla di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato. Il programma di investimento deve terminare entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del finanziamento agevolato.
Può essere chiesto, inoltre, anche il finanziamento per supportare le esigenze di liquidità delle cooperative. In questo caso la sua concessione assume la forma di contributo de minimis, e deve essere finalizzato a realizzare programmi di investimento iniziati da non più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta oppure deve essere finalizzato a coprire esigenze di capitale circolante netto in un arco di tempo di dodici mesi.
L’importo del finanziamento da richiedere non può essere superiore a cinque volte il valore della partecipazione di CFI nella cooperativa e, comunque, non superiore al limite complessivo di due milioni di euro.
La durata del finanziamento non può essere inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, con un preammortamento di 3 anni.
Le rate sono semestrali con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno Il tasso di interesse è pari a zero.