Il compenso dell'amministratore gode dell’agevolazione per il rientro dei cervelli.

Il compenso percepito dall’amministratore che è rientrato dall’estero può godere dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati in quanto tale compenso è parificato, per legge, ai redditi da lavoro dipendente.
Così stabilisce un interpello dell’Agenzia delle Entrate, non pubblicato e riguardante un caso curato dallo studio, nel quale si è illustrata la condizione di un lavoratore italiano residente all’estero che vuole rientrare nel suo Paese di origine al fine di aprire una srl.
La quota di partecipazione in tale srl non è ancora nota al momento dell’invio dell’interpello e il compenso previsto sarà diviso in una parte variabile e in una parte fissa.

L’Agevolazione impatriati.

Ai fini della piena comprensione della risposta si ricorda che, per l’anno 2024, l’agevolazione per il rientro dei lavoratori impatriati (art. 5 D. Lgs 209/2023) riguarda il reddito da lavoro dipendente e assimilato e quello di lavoro autonomo (con esclusione di quello forfettario), prodotto all’interno del territorio italiano da lavoratori italiani o stranieri che provvedono a trasferire la propria residenza in Italia.
L’agevolazione consiste nella detassazione del 50%, per l’anno del rientro e per i quattro successivi, del reddito prodotto nel limite annuale di 600.000 euro. Limitatamente al 2024 l’agevolazione si estende per ulteriori 3 anni (quindi in totale sette anni) nel caso in cui il beneficiario abbia acquistato, entro il 31 dicembre 2023, una prima casa di abitazione. Altresì si ricorda che la detassazione aumenta del 60% nel caso in cui il trasferimento avvenga con la presenza di un figlio a carico oppure nasca un figlio nell’ambito temporale di utilizzo dell’agevolazione. In questo ultimo caso l’aumento della detassazione spetta per il rimanente periodo residuo a partire dalla nascita del figlio.  Le condizioni per godere dell’agevolazione impatriati sono:
  • Il beneficiario non deve essere stato residente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento. Questo limite aumenta se il beneficiario rientra nel nostro Paese e continua a prestare attività per lo stesso datore di lavoro per il quale lavorava all’estero (ad esempio perché era in distacco) o per una società appartenente al suo gruppo. L’aumento passa:
    • da tre a sei anni nel caso in cui il beneficiario non sia già stato già in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo;
    • da tre a sette anni nel caso in cui, invece, prima del trasferimento era già dipendente dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo gruppo.
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia per un periodo superiore ai 183 giorni all’anno;
  • il lavoratore deve essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. In sostanza deve avere almeno una laurea triennale.

Agevolazione impatriati e compenso amministratore.

L’Agenzia delle Entrate, nel concedere il beneficio dell’agevolazione in argomento anche al compenso percepito dall’amministratore si rifà all’art. 50 comma 1 lettera c-bis del Tuir laddove si dice che “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente […] le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società [..]”.
Il compenso amministratore è, dunque, per legge parificato al lavoro dipendente. Per cui, per logica conclusione, può godere del beneficio previsto per il rientro dei cervelli in Italia. Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'amministratore sia anche socio della srl che amministra, purchè non socio unico. In tale caso, infatti, si segnala la risposta n. 407/2021 nel quale si tratta il caso di una srl unipersonale dove il socio unico è anche amministratore della società e percepisce un compenso totalmente variabile in funzione dell'utile prodotto. Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, in tale caso si può ravvisare l'abuso del diritto in quanto il beneficiario travestirebbe da compenso da amministratore (avvantaggiandosi dell'agevolazione impatriati) ciò che in realtà può considerarsi come distribuzione occulta di utile essendo il compenso determinato solo come percentuale sugli utili ottenuti. 

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