Riduzione Inps 50% neo iscritti: pubblicata la circolare applicativa
Scritto da Giovanni Benaglia
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Con la Legge di Stabilità 2025 è stata introdotta una riduzione, pari al 50%, dei contributi previdenziali artigiani e commercianti a favore di coloro che si iscrivono per la prima volta alla gestione Artigiani o Commercianti gestita dall’Inps. L’agevolazione vale sia sull’importo dovuto per i contributi minimali sia sugli importi che eccedono tale limite.
Tuttavia per rendere effettivamente applicabile tale agevolazione si dovevano attendere le istruzioni operative. Istruzioni che, finalmente, sono arrivate con la circolare n. 83 che l’Inps ha reso disponibile sul suo sito il giorno 24 aprile 2025.
Beneficiari della riduzione Inps al 50%.
La Legge di Stabilità del 2025, all’art. 1 comma 186, prevede che i beneficiari della riduzione dei contributi Inps al 50% possono essere:
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i titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono dei redditi di impresa;
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i contribuenti forfettari che percepiscono reddito di impresa;
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i soci delle società di persone o di capitali, tenuti al versamento dei contributi IVS;
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coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari di impresa che possiedono i sopra indicati requisiti.
I requisiti per poter beneficiare della riduzione sono:
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avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o sotto forma di società. Per i soci di società questo requisito si verifica al momento del primo ingresso nella compagine societaria;
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essere iscritti per la prima volta nella gestione commercianti o artigiani.
Può richiedere l’agevolazione anche l’imprenditore che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e che abbia presentato la richiesta di iscrizione al Registro Imprese e all’Inps nei termini di legge. Ad esempio, può godere dell’agevolazione il titolare di impresa che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 e poi si iscrive alla gestione commercianti o artigiani entro il 19 gennaio 2026.
Durata dell’agevolazione Inps.
La durata della riduzione è di trentasei mesi a decorrere dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società. Data di avvio dell’attività di impresa che coincide con la prima iscrizione nella gestione IVS.
I mesi di riduzione devono essere continuativi e non possono essere interrotti e poi ripresi. Si può passare da una gestione all’altra nel corso dei trentasei mesi di durata dell’agevolazione ma non ci possono essere buchi contributivi, come si può passare dalla ditta individuale a socio di una snc, purchè vi sia continuità contributiva.
Si ricorda che la riduzione del 50% si calcola solo sull’aliquota della contribuzione artigiani e commercianti, mentre è dovuta per intero il contributo di maternità (pari a 7,44 euro annui) e, per i soli commercianti, il contributo destinato al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Calcolo dei contributi per la pensione.
L’utilizzo della riduzione del 50% dei contributi IVS comporta il dimezzamento del calcolo dei mesi ai fini del computo del periodo per godere della pensione. Si ricorda che l’art. 2, comma 20 della Legge 335/1995 prevede che il versamento del contributo annuo minimale fa maturare, ai fini del calcolo del periodo per andare in pensione, 12 mesi effettivi. Vuol dire che se un titolare di impresa versa per intero i contributi minimali nel 2025, ai fini pensionistici maturerà 12 mesi di contributi, cioè un anno intero.
Al contrario, se ci si avvale di una riduzione dell’obbligo nel pagamento dei contributi minimali, i mesi accreditati ai fini pensionistici saranno riparametrati sulla base della percentuale di riduzione di cui si è beneficiato. Nel caso della riduzione del 50% della contribuzione previdenziale, quindi, saranno accreditati solo 6 mesi. In sostanza, se ci si avvale dell’agevolazione del 50%, al fine di poter maturare un anno utile al calcolo della pensione, bisognerà effettivamente lavorarne due, essendo conteggiati i contributi al 50% del loro valore.
Riduzione 50% e contribuenti forfettari.
I contribuenti forfettari che, nel dubbio, hanno presentato entro il 28 febbraio 2025 la richiesta per la riduzione dei contributi del 35%, possono stare tranquilli: hanno la facoltà, infatti, eccezionalmente per l’anno 2025 di richiedere la riduzione del 50% dei contributi, fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissione (essersi iscritti per la prima volta alla gestione IVS nel corso del 2025).
Inoltre, al termine dei trentasei mesi di utilizzo del beneficio del 50%, i contribuenti forfettari potranno richiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS prevista dall’articolo 1, comma da 77-4 della L. 190/2014.
Modalità per richiedere il beneficio.
Il richiedente potrà presentare la domanda per la riduzione accedendo al “Portale delle Agevolazioni” e compilando il relativo modulo.
Domanda: chi ha aperto la partita iva nel 2024 può richiedere l’agevolazione?
Nell’operatività quotidiana può essere capitato che un contribuente abbia aperto la partita iva nel corso del 2024 e solo nel 2025 abbia comunicato l’inizio attività alla Camera di Commercio e, di conseguenza, all’Inps. Analogo problema può averlo chi ha aperto una società nel corso del 2024 e solo nel 2025 abbia provveduto alla sua attivazione, facendo sorgere l’obbligo del versamento contributivo.
La circolare n. 83/2025 su questo punto non dice niente. Occorre, dunque, arrivare alla risposta basandosi sulla normativa vigente. Il comma 186 della Legge di Stabilità del 2025 recita testualmente: “I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali […], che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento”. Più oltre si legge ancora che l’agevolazione ha una durata di trentasei mesi a decorrere “dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025”. Nella legge si fa esclusivo riferimento alla data di avvio dell’impresa e alla data di prima iscrizione alla gestione IVS e non si accenna minimamente alla data di apertura della posizione IVA. Si ricorda che la data di avvio dell’impresa, così come la data di prima iscrizione alla gestione IVS, può non necessariamente coincidere con l’apertura della partita Iva. Si può concludere, quindi, che chi ha aperto la partita IVA nel 2024 e non ha mai dato inizio attività come artigiano o commerciante fino al 2025 può, a parere di chi scrive, utilizzare la riduzione del 50% dei contributi INPS. Così come chi nel 2024 o in anni precedenti ha esercitato una attività libero professionale, non soggetta all’iscrizione IVS, se nel 2025 dà avvio ad una attività come commerciante o artigiano, può avvalersi dell’agevolazione sulla riduzione alla metà dei contributi previdenziali dovuti.