Regime Forfettario: nessun obbligo di utilizzo della fattura elettronica.

Contrariamente alle notizie che circolano in questo periodo, ad oggi non vi è nessun obbligo per i coloro che si avvalgono del regime forfettario di utilizzare la fattura elettronica.
L’equivoco è stata generato, molto probabilmente, dalla notizia apparsa nel mese di dicembre 2021, nella quale si dava conto del fatto che il nostro Paese aveva ottenuto dal Consiglio della Ue la possibilità di obbligare i contribuenti all'impiego della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendo tale obbligo anche a quelli forfettari, che in sede di prima applicazione ne erano stati esclusi.

BREVE CRONISTORIA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Un piccolo passo indietro è, quindi, necessario per capire i contorni della vicenda e l’equivoco nel quale molte persone sono cadute. L’obbligo, in generale, di utilizzo della fattura elettronica è una deroga ai principi generali che sovraintendono la disciplina IVA che, si ricorda, è una imposta di emanazione “europea”, la cui applicazione non è lasciata alla discrezione dei singoli Stati dell’Unione Europea, ma segue un rigido schema contenuto in una Direttiva Europea.
Con una lettera inviata nel settembre 2017 il nostro Paese aveva chiesto di derogare la disciplina degli articoli 218 e 232 della Direttiva IVA che stabiliscono che ogni Stato è obbligato ad accettare le fatture sia formato cartaceo che elettronico e che l’impiego di quest’ultima forma può avvenire solo ed esclusivamente con il parere favorevole del destinatario. E' lapalissiano che l’imposizione dell’obbligo della fattura elettronica deroga le due citate disposizioni della Direttiva IVA, non essendo più possibile sostituirla, a discrezione di chi la riceve materialmente, con una in formato cartaceo.
La deroga è stata chiesta in ottemperanza all'articolo 395 della direttiva Iva, ed è basato sul motivo evidente che tali strumenti informatici aiutano nella lotta contro l’evasione e contro l’elusione che affligge tale imposta nel nostro Paese.
Con decisione del 05 aprile 2018 n. ST 6266 2018 COR 1 - 2018/0021 (NLE), il Consiglio Europeo ha concesso al nostro Stato la deroga richiesta limitandola fino al giorno 31.12.2021. In vista della scadenza, quindi, con lettera inviata alla Commissione Europea in data 31 marzo 2021, il nostro Governo ha richiesto una proroga della facoltà concessa, chiedendo altresì di estendere l’obbligo anche ai soggetti che “si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della direttiva IVA”, cioè i contribuenti in regime forfettario.
Con decisione di esecuzione n. 2021/2251 del 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha accolto la richiesta avanzata dell’Italia e ha prorogato la possibilità di avvalersi dell’obbligo della fattura elettronica fino a tutto il 2024, estendendo tale facoltà anche ai contribuenti in regime forfettario.

ENTRATA IN VIGORE DELL’OBBLIGO.

Ad oggi, quindi, l'Italia può obbligare i contribuenti forfettari ad utilizzare solo ed esclusivamente le fatture elettroniche. Però non l'ha ancora materialmente fatto, perchè il Governo o il Parlamento non hanno emanato norme in tal senso. Quindi, tutti i contribuenti possono continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo, rifacendosi alle leggi vigenti.
Si può osservare che, nel nostro ordinamento, al momento il contribuente in regime forfettario che vuole, non essendone per quanto detto sopra obbligato, utilizzare comunque la fattura elettronica ha il vantaggio di vedersi ridotto di un anno il termine di decadenza per l'accertamento fiscale.
Resteranno, comunque, esclusi dall'obbligo della fatturazione elettronica, a prescindere dal regime adottato, i contribuenti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitario. Nulla cambia, invece, per i contribuenti in regime forfettario che emettono lo scontrino fiscale: in questo caso l'obbligo di scontrino telematico continua ad essere in vigore anche per il 2022.
 

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