Prestazione occasionale: dal 2022 è obbligatorio comunicare preventivamente i dati del lavoratore da parte degli imprenditori commerciali e degli enti no profit che svolgono attività commerciale

Con nota 29/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito i chiarimenti operativi per effettuare la comunicazione preventiva di inizio del rapporto di lavoro occasionale, già prevista con l’art. 13 del D.L. 146/2021, che a sua volta ha modificato l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008.
L’obbligo di comunicazione scatta solo nel caso in cui il committente sia un imprenditore. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di lavoro occasionale sia instaurato tra privati non vi è alcun obbligo di comunicazione preventiva.
Si ritiene che rientrino nel più ampio concetto di imprenditore anche le imprese agricole e gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale e per questa iscritti al Registro Imprese. In questo caso i lavoratori occasionali da comunicare saranno quelli che svolgono la loro prestazione sia unicamente nell’attività commerciale che in quella promiscua, cioè sia commerciale che istituzionale.  
Resta evidente che se l’ente non commerciale non è dotato di partita iva non dovrà comunicare alcunchè.
La comunicazione deve essere preventiva, così come avviene per gli altri rapporti di lavoro subordinati. Tuttavia, anche in ragione della tardiva comunicazione delle modalità operative da parte dell’Ispettorato Nazionale, è previsto una sorta di condono per le prestazioni iniziate e/o cessate tra il 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della norma, e l’11 gennaio 2022, data di pubblicazione dei chiarimenti operativi: tali prestazioni potranno essere comunicate entro il 18 gennaio 2022, senza incorrere in sanzioni.

Oggetto della comunicazione.

Oggetto della comunicazione devono essere i rapporti di lavoro occasionale che rientrano nella definizione di lavoro autonomo occasionale, così come previsto dall’articolo 2222 del Codice Civile, e cioè quei rapporti in cui la prestazione d’opera si basa essenzialmente con il lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.  
Non andranno, quindi, comunicate tutte quelle prestazioni di lavoro che non rientrano nella definizione sopra riportata. In realtà le altre tipologie di prestazioni lavorative prevedono già una loro comunicazione specifica. Ad esempio i co.co.co., le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia (cioè quelle instaurate, per l’appunto, tra privati al di fuori dell’esercizio di impresa).

Modalità di comunicazione.

La comunicazione potrà essere fatta o tramite SMS oppure tramite posta elettronica. In quest’ultimo caso la comunicazione tramite mail andrà fatta all’Ispettorato competente territorialmente. Gli indirizzi si trovano nella comunicazione 29/2022.

Dati da inviare.

I dati da indicare nella comunicazione dovranno essere i seguenti:
  • i dati del committente;
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale;
  • la sede dove si svolgerà la prestazione lavorativa;
  • l’attività che il prestatore andrà a svolgere;
  • l’eventuale compenso, se stabilito al momento dell’incarico;
  • la data di inizio della prestazione e quella di presunta fine.

Le sanzioni.

In caso di omissione o tardivo invio della comunicazione le sanzioni amministrative vanno da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro.
 

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