L’A.S.D. non ha diritto al credito di imposta sull'affitto previsto dal Decreto Ristori.
Scritto da Giovanni Benaglia
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L’Associazione sportiva dilettantistica non può usufruire del credito di imposta sulle locazioni commerciali previsto dal Decreto Ristori per i mesi di ottobre, novembre e dicembre anche se la sua attività rientra nell’elenco dei codici Ateco di cui all’Allegato 1 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. A questa conclusione arriva l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 562/2021 pubblicata sul sito istituzionale il giorno 26 agosto 2021, fornita a seguito di interpello proposto da una Associazione Dilettantistica Sportiva, dotata di partiva iva ed esercente l’attività sportiva in un centro polifunzionale.
Il ragionamento dei funzionari del Fisco parte dall’analisi dell’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 il quale stabilisce che ai soggetti esercenti di attività di impresa, arte o professioni, che hanno ricavi inferiori ai 5 milioni, spetta un bonus locazioni del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività industriali. Il comma 4 del D.l. 34/2020 prevede che il credito di imposta sulle locazioni spetti anche “agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti” in relazione al canone di locazione o di leasing degli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. La specifica dell’attività istituzionale non preclude il godimento dell’agevolazione anche nel caso di ente non commerciale che svolge attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo.
Si ricorda che le condizioni per usufruire del bonus locazioni, cosi come previsto dal comma 5, sono quelle della diminuzione del fatturato di ciascun mese di riferimento dell’agevolazione di almeno il cinquanta percento oppure di avere la sede in uno dei Comuni per cui vi era una emergenza aperta al 31 gennaio 2020. La misura dell’agevolazione viene calcolata nel periodo di imposta 2020 sulla base di quello effettivamente versato.
Per cui, in prima battuta, certamente un ente non commerciale (quindi non solo Associazioni sportive dilettantistiche, ma tutti gli enti non commerciali propriamente detti) può godere del credito di imposta sulle locazioni per il periodo marzo – giugno 2020.
Decreto Ristori e nuovo credito di imposta sulle locazioni commerciali.
Fino a giugno 2020, perciò, problemi non ve ne sono. La questione, invece, si complica con l’introduzione del Decreto Ristori di cui al D.L. 28 ottobre 2020 n. 137. In particolare l’art. 8, comma 1 prevede “per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato 1” a prescindere dal volume d’affari, spetta il credito di imposta sulle locazioni commerciali di cui all’articolo 28 del D.L. 34/2020, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Sotto il profilo strettamente soggettivo, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione viene estesa temporalmente solo alle imprese operanti nei settori che rientrano nei codici Ateco di cui all’Allegato del decreto stesso. Si tratta sostanzialmente di quelle attività costrette a chiudere per via dell’emergenza pandemica (ristoranti, alberghi, discoteche, palestre eccetera).
A parere dell’Agenzia, avendo il Decreto Ristori fatto un richiamo specifico alle “imprese” e non anche agli enti commerciali, così come, invece, fatto nel precedente Decreto 34/2020, sembrano escludersi dalle agevolazioni tutti quei soggetti diversi dalle “imprese”. L’intenzione originaria del Legislatore, a parere dei funzionari del Fisco, è quella di prevedere il beneficio solo per i soggetti che svolgono una attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR (in tal senso la circolare 9/e del 13 aprile 2020) è cioè coloro che svolgono per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie delle precedenti. Il comma 4 del D.L. 34/2020, estendendo il beneficio anche gli enti non commerciali, non fa altro che introdurre una deroga speciale al principio generale, valido solo ed esclusivamente in quel caso.
Dalla interpretazione fornita, quindi, anche l’ASD che svolge attività commerciale (seppur in via non prevalente) ed ha la partita iva non può comunque utilizzare il credito di imposta di cui al Decreto Ristori, ma limitarsi a utilizzare quello previsto per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.