Come pagano le tasse le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato.

Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV), regolarmente iscritte al RUNTS ai sensi del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, godono dell’esenzione fiscale per le imposte sui redditi per le attività di interesse generale indicate nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e, se ricorrono determinati requisiti, sono esentate dall’addebitare l’Iva per le attività commerciali.

Le attività di interesse generale.

Le attività di interesse generale sono contenute nell’art. 5 del D. Lgs.117/2017 e sono quelle attività che l’ente non commerciale deve svolgere e avere nel proprio oggetto sociale al fine di avere il riconoscimento di ente del terzo settore. In via generale, dunque, si può affermare che se l’associazione è iscritta al RUNTS essa svolge almeno una delle attività di interesse generale per le quali la normativa prevede una generalizzata esenzione dalle imposte sui redditi.

Qualifica di ente non commerciale.

L’articolo 79 del D. Lgs. 117/2017, al comma 5, stabilisce che un ente del Terzo Settore si considera “non commerciale” quando le attività rientranti nell’oggetto sociale sono maggiori delle attività diverse rispetto a queste. Se non è rispettata questa prevalenza l’ente, dal punto di vista fiscale, non può più essere considerato come “ente non commerciale” ma diventa a tutti gli effetti “ente commerciale”, perdendo tutti i benefici fiscali.
La prima verifica, dunque, da fare, ancor prima di capire come si calcolano le tasse, è quella di stabilire se l’associazione in esame possiede il requisito di ente non commerciale.

Esenzione imposte sui redditi degli ETS.

Il riferimento normativo per stabilire l'esenzione o meno dalle imposte sui redditi rimane sempre l’art. 79 del D. Lgs. 117/2017, il quale stabilisce che le attività di interesse generale di cui all’art. 5 sono considerate di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro il versamento di un corrispettivo che non supera i costi effettivi.
Cosa si intende per “costi effettivi”? La risposta a questa domanda la si trova nel citato articolo 79, il quale stabilisce che nei costi effettivi possono rientrare:
  • costi diretti dell’attività svolta;
  • costi indiretti per tutte le attività di interesse generale;
  • costi generali tra cui quelli finanziari e tributari.
Potrebbe porsi il dubbio se questa verifica di “non commercialità” debba essere fatta puntualmente per ogni servizio reso oppure complessivamente sulla base del bilancio annuale dell’associazione. L’Agenzia delle Entrate, nella sua circolare n. 1 del 1/e del 19 febbraio 2026 ha ammesso che la verifica richiesta dalla normativa possa essere fatta complessivamente utilizzando il bilancio dell’associazione. Ciò significa che se il bilancio dell’associazione, nella parte riguardante le attività di interesse generale svolte finisce in pareggio, allora l’ente gode dell’esenzione fiscale.

Parziale deroga al principio di pareggio di bilancio.

La prima deroga al principio sopra illustrato è quella contenuta nel comma 2-bis dell’art. 79 del D. Lgs. 117/2017. E’ previsto che nel caso in cui i ricavi superino per un massimo del 6% i costi, le attività di interesse generale si intendono comunque esentate, purchè questa differenza non si abbia per più di tre esercizi consecutivi. Se si supera il 6% dei costi, l'attività di interesse generale si considera commerciale già nell'anno di superamento.  Nella tabella sotto riportata si evidenziano alcune casistiche che potrebbero verificarsi rispetto al superamento o meno della soglia del 6%:
Primo caso
Anno % eccedenza ricavi su costi Natura della attività
1 1,00% Non commerciale
2 2,00% Non commerciale
3 5,00% Non commerciale
4 Perdita  Non commerciale
5 2,50% Non commerciale
6 3,00% Non commerciale
Secondo caso
Anno % eccedenza ricavi su costi Natura della attività
1 1,00% Non commerciale
2 2,00% Non commerciale
3 3,00% Non commerciale
4 5,00% Commerciale
5 2,50% Commerciale
6 3,00% Commerciale
 
Il primo anno di applicazione della verifica del triennio è il 2026, essendo che l'introduzione della nuova fiscalità degli Enti del Terzo settore decorre dal primo gennaio 2026.
La seconda deroga al principio illustrato nel precedente paragrafo è contenuta nel comma 3, dove si prevede che, in ogni caso, non sono considerate commerciali:
  • le attività riguardanti la ricerca e sviluppo, svolte direttamente dalle associazioni, purchè gli utili che se ne traggono vengano interamente reinvestiti nell’attività di ricerca scientifica e nella divulgazione gratuita dei risultati;
  • le attività riguardanti la ricerca e sviluppo che l’associazione non svolge direttamente ma che affida ad università o organismi di ricerca che la svolgono direttamente;
La terza deroga è contenuta nel comma 4, dove si prevede che non rientrano nel calcolo del reddito:
  • i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso la vendita di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, purchè realizzate in concomitanza di celebrazioni o feste istituzionali;
  • i contributi erogati da pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di accreditamento, di attività di interesse generale. Nel termine contributo rientra anche il concetto di “corrispettivo” per una prestazione che l’associazione deve rendere a favore dell’amministrazione pubblica.
La quarta deroga è contenuta nel comma 6, dove si prevede che si considerano comunque non commerciali le prestazioni che vengono rese nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi in adempimento alle attività istituzionali dell’ente.
L’ultima deroga, infine, sempre contenuta nel comma 6 riguarda le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Regime forfettario per le APS e le Odv.

L’art. 86 del D.Lgs. 177/17 prevede un regime fiscale agevolato specifico per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato. Per accedere a tale regime agevolato ai fini Ires e Iva occorre che l’organizzazione, nell’anno precedente, abbia conseguito ricavi da attività commerciale inferiori ad euro 85.000, ragguagliati ad anno.

Calcolo IRES per le Aps e le Odv.

Il calcolo dell’Ires dovuta è diverso se si tratta di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato:
  • le organizzazioni di volontariato applicano un coefficiente di redditività pari all’1 per cento dei ricavi derivanti dall’attività commerciale. Ciò significa che se una Odv ha ricavi per euro 10.000,00 il calcolo dell’Ires dovuta sarà il seguente:
euro 10.000 x 1% = euro 100,00
euro 100,00 x 24% Ires = euro 24,00
IRES DOVUTA = EURO 24,00
  • le associazioni di promozione sociale applicano, invece, un coefficiente di redditività pari al 3 per cento dei ricavi. Riprendendo l’esempio precedente, le APS determinano l’Ires da versare nel seguente modo:
euro 10.000 x 3% =euro 300,00
euro 300,00 x 24% IRES = euro 72,00
IRES DOVUTA = EURO 72,00

Calcolo dell’Iva dovuta.

Nel regime forfettario previsto per le APS e le ODV non è prevista l’applicazione dell’Iva. Pertanto i due tipi di associazione quando emettono la fattura non dovranno addebitare l’Iva. Di conseguenza non potranno nemmeno detrarre l’iva pagata per gli acquisti relativi all’attività commerciale.
Le associazioni che aderiscono a questo regime sono poi esonerate anche da tutti gli adempimenti IVA previsti dalla normativa; si devono limitare alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto. Inoltre non sono tenute a:
  • presentare le dichiarazioni annuali IVA;
  • inviare le comunicazioni periodiche Iva (c.d. LIPE);
  • tenere i Registri Iva Acquisti e Vendite;
  • certificare i corrispettivi attraverso l’utilizzo di registratori di cassa telematici.

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