Fondo Patrimoniale Addio
Con il decreto legge 83/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, viene introdotta una normativa specifica, con lo scopo di rafforzare la tutela del creditore in caso di pignoramento, che riguarda l'espropriazione di beni oggetto di vincoli d'indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito: la cosiddetta “revocatoria semplificata”.
L'istituto introdotto dal d.l. in esame permette al creditore, qualora si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale o un vincolo di destinazione in genere, di poter iniziare l'esecuzione forzata senza attendere una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento ritenuto lesivo.
Viene introdotta nel nostro ordinamento civilistico una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati sono stipulati in frode al creditore: tale presunzione, però, lede il diritto di difesa del debitore, ma anche del terzo che ha ricevuto tali beni. In particolare è proprio la posizione di quest’ultimi ad essere fortemente compromessa. Potranno, infatti, opporsi all’esecuzione solo rappresentando motivi circoscritti all’esistenza del pregiudizio e alla conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. L’opposizione, da parte del terzo che si ritiene pregiudicato, va proposta entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva che tutti gli atti di cessione, di donazione, di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, sono da ritenersi "sospesi" sino al termine dell'anno dalla loro trascrizione.
Decorso l’anno, il creditore pregiudicato avrà la possibilità di agire con l'azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c.. Tuttavia non potrà avvalersi della “revocatoria semplificata”: infatti, prima di iniziare l’azione di esproprio, dovrà ottenere la sentenza dichiarativa dell'inefficacia del trasferimento posto in essere e solo successivamente iniziare le azioni esecutive.