Cooperative e finanziamenti: la nuova “Legge Marcora”.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Con decreto del 4 dicembre 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un apposito regime di aiuto finalizzato alla nascita e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione. E’ una novità normativa molto importante perché, nelle intenzioni, dovrebbe rilanciare il c.d. “worker buy out”, cioè quel meccanismo per il quale i dipendenti diventano padroni delle azienda in cui lavorano.
L’intervento si affianca a quello già previsto dalla Legge 49/85 (la cosidetta Legge Marcora) prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato a quelle cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Soficoop sc e CFI Scpa) hanno già assunto delle partecipazioni ai sensi, per l’appunto, della già citata legge Marcora.
Le risorse previste per concessione dei finanziamenti ammontano ad euro 9,8 milioni.
I finanziamenti sono erogati al fine di sostenere:
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la nascita sul territorio nazionale di cooperative costituite in misura prevalente da lavoratori provenienti da aziende in crisi, cooperative sociali o che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
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la nascita, lo sviluppo o la ristrutturazione di cooperative, ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.
L’intervento è costituito dalla concessione di prestiti di durata massima di 10 anni a un tasso di interesse pari al 20% di quello fissato dalla Comunità Europea e comunque non inferiore allo 0,8%. L’importo del prestito non può essere superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria, e comunque fino al massimo di un milione di euro. I prestiti saranno rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
Nel caso in cui vengano concessi a fronte di investimenti, i prestiti potranno coprire fino al 100 percento dell’importo del programma di investimento.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO.
I finanziamenti possono riguardare due tipologie di intervento:
- investimento.
Il finanziamento, in questo caso, riguarda un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della sua richiesta ed avente ad oggetto:
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la creazione di una nuova unità produttiva;
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l’ampliamento di una unità produttiva esistente;
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la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
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il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;
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l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.
In questo caso, ai fini dell’ammissibilità della relativa spesa, i predetti beni devono:
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essere ammortizzabili;
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essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto;
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essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
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figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 ann
In ogni caso non sono ammissibili spese per l’acquisto di beni usati o di importo inferiore ad euro 500,00 al netto di IVA.
- capitale circolante o riequilibrio della struttura finanziaria della società cooperativa.
In questo caso sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa inerenti lo svolgimento dell’attività d’impresa e direttamente connesse alle tipologie di iniziative ammissibili.
BENEFICIARI
Possono ottenere le agevolazioni le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Sono escluse le cooperative:
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che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
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destinatarie di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni del MiSE che non abbiano restituito, qualora previsto;
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qualificabili come “imprese in difficoltà”;
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che operano nei settori pesca e acquacoltura, produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero.
Al fine della presentazione della domanda per la nascita di società cooperative si specifica che tali iniziative possono riguardare esclusivamente società cooperative costituite da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.
DOMANDA E TERMINI
Per accedere all’agevolazione le cooperative devono presentare:
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domanda di finanziamento;
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piano di investimento;
Nel caso in cui il valore del finanziamento sia superiore a euro 150.000,00 occorrerà presentare anche la dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
La domanda e la documentazione devono essere presentate alle Società finanziarie, attraverso PEC.
Lo studio Grassi Benaglia Moretti rimane a disposizione per ogni tipo di richiesta in materia.