Cassazione: la prestazione del chiropratico è esente iva.
Scritto da Giovanni Benaglia
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All’attività del chiropratico si applica l’iva esente ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 18 del D.p.r. 633/72. A nulla rileva l’assenza del relativo albo professionale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28512/2023 del 04 luglio 2023, pubblicata il 12.10.202.
La decisione nasce dal caso di un contribuente che si è visto negare l’applicazione dell’esenzione Iva in quanto non è stato ancora istituito l’albo dei chiropratici ai sensi dell’art. 2, comma della legge 244/2007. In primo grado l’Ufficio ha avuto ragione della propria tesi. La sentenza è stata poi ribaltata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha ritenuto non decisiva l’assenza del relativo albo professionale, essendo sufficiente che la professione sia inquadrata tra quelle sanitarie.
Contro la decisione della Commissione di secondo grado, l’Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione, ribadendo nel motivo l’assenza del relativo albo professionale, aggiungendo, poi, che l'attività del chiropratico, non essendo regolamentata tramite un albo professionale, non può dare garanzia di sufficiente livello di qualità.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’Ufficio. La giurisprudenza dell’Unione Europea, secondo la Suprema Corte, prevede chiaramente che l’accertamento dell’esenzione IVA si basa sul fatto che la prestazione proposta garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata, fatta da istituti di formazione riconosciuti dallo Stato, a prescindere dall’esistenza o meno di un albo professionale. La Cassazione scrive che “la natura medica della prestazione va, invero, valutata in termini sostanziali, costituendo l’ambito regolamentare un elemento come altri al fine di verificare l’esistenza dei presupposti perché la prestazione benefici dell’esenzione Iva”. Infine la Cassazione osserva che è da ritenersi superato l’opposto orientamento tenuto in passato dalla Suprema corte, con il quale si è più volte ribadito, ai fini dell’esenzione Iva, l’emanazione del relativo regolamento attuativo del percorso formativo della professione.