Cassazione: ai fini fiscali l’esclusione di un socio di società di persone ha efficacia dopo trenta giorni dalla comunicazione al socio escluso
Scritto da Giovanni Benaglia
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In caso di mutamento, nel corso dell’esercizio, della compagine sociale di una società di persone a causa dell’esclusione di un socio, per individuare i soci a cui imputare i redditi di tale esercizio, occorre tenere presente che la delibera di esclusione ha effetto, ai sensi dell’art. 2287 del codice civile, dopo trenta giorni dalla comunicazione dell’esclusione al socio stesso.
Questo principio di diritto è contenuto nella sentenza n. 29775 della Cassazione, sezione V Civile, del 12 ottobre 2023 e pubblicata il 26 ottobre 2023.
Il caso, per cui si sono pronunciati gli Ermellini, riguarda un accertamento emesso nei confronti di una s.a.s. con tre soci, nella quale uno di questi è stato escluso con delibera datata 14 dicembre 2016. Per l’Ufficio, i soggetti obbligati al pagamento delle maggiori imposte per l’anno 2016 sono i due soci superstiti, e non anche il terzo escluso in quanto la delibera di esclusione è stata presa con effetto immediato. Il fatto che la delibera abbia effetto immediato, secondo il Fisco, deroga quanto riportato nel comma 1 dell’art. 2887 del Codice Civile, facendo rimanere in vita solo il secondo comma dell’articolo stesso, che impone il limite dei trenta giorni solo al diritto del socio escluso di proporre ricorso contro la decisione a lui avversa.
I contribuenti ricorrono contro l’accertamento e in primo grado ottengono ragione. L’Ufficio propone, quindi, ricorso in secondo grado e la C.T.R. adita ribalta la decisione di primo grado e riconosce la validità dell’operato dell’ufficio fiscale. A questo punto i contribuenti si rivolgono alla Cassazione la quale, alla fine, sconfessa l’operato dell’Ufficio ed estende anche al socio escluso il maggior reddito per l’anno 2016.
Il ragionamento a fondamento della decisione della Corte di Cassazione, si basa sul dettato letterale dell’art. 2887 del Codice Civile. In esso si legge, chiaramente, che “l'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso”.
I Giudici scrivono che “la chiarezza del testo normativo non lascia dubbi interpretativi in ordine alla doppia rilevanza del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della delibera al socio escluso: al suo decorso, infatti, è collegato sia il prodursi dell’effetto costitutivo dello scioglimento del rapporto sociale sia la decadenza dall’impugnazione”. Inoltre, nel caso di specie, nulla rileva che la delibera di esclusione sia stata dichiarata immediatamente esecutiva dai soci superstiti: infatti l’intero art. 2887 del Codice Civile è a tutela del socio escluso, al quale non può essere compresso un diritto sulla base della volontà di soggetti a lui estranei. In tal senso si è espressa la Cassazione con la sentenza 5958/1993.