Agevolazioni Superbonus: il Governo Draghi stringe le maglie contro le frodi

Estensione del visto di conformità, asseverazioni di congruità dei tecnici sui prezzi degli interventi, facoltà per l’Agenzia delle Entrate di sospendere l’erogazione del credito, maggiori controlli delle Banche: sono queste, in sintesi, le novità che ha introdotto il Governo Draghi, con il decreto legge n. 157 del giorno 11 novembre 2021, nel tentativo di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali che ruotano attorno agli interventi edilizi.
Procediamo con ordine.
Le principali modifiche all’attuale impianto di funzionamento del Superbonus, introdotte con il D.L. 34/2020, e che saranno in vigore dal 12 novembre 2021, sono le seguenti:

Visto di conformità anche in caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi.

L’articolo 1 del D.L. 157/2021 prevede che nel caso di utilizzo del credito di imposta nella propria dichiarazione dei redditi (per quei contribuenti, quindi, che optano per non cedere a terzi il beneficio) è necessario apporre il visto di conformità. Ipotesi, questa, fino ad oggi che era stata espressamente esclusa. L’unico caso di deroga che viene introdotto è quello che riguarda le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale. In questo caso, infatti, non vi è necessità di richiedere il visto di conformità.

Visto di conformità anche per la cessione dei crediti di imposta riguardanti le ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario.

Sempre l’articolo 1 del D.L. 157/2021 modifica completamente la disciplina delle cessioni dei crediti per gli interventi diversi da quelli relativi al Superbonus 110. Se fino a ieri cedere i crediti riguardanti ristrutturazioni o bonus facciate era semplicissimo da oggi non sarà più così. Serve infatti apporre il visto di conformità anche in caso di cessione a terzi dei crediti riguardanti le ristrutturazioni edilizie, il bonus facciate, il sismabonus ordinario e l’ecobonus ordinario, così come elencati dall’art. 122 del D.L. 34/2020

Asseverazioni per la congruità dei prezzi riguardanti i crediti di imposta per ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, sismabonus ordinario e ecobonus ordinario.

Oltre al visto di conformità il D.L. 157/2021 prevede che i tecnici abilitati debbano asseverare la congruità delle spese, ai sensi dell’art. 119, comma 13-bis, anche in caso di cessione dei crediti di imposta riguardanti ristrutturazioni edilizie, bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinario.

Sospensione delle comunicazioni dell’avvenuta cessione del credito.

L’art. 2 del D.L. 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, qualora queste presentino dei profili di rischio particolari. Questi profili di rischio possono essere così individuati:
  • Coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni inviate con i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Si tratta dei casi, ad esempio, in cui non vi sia corrispondenza con i dati catastali indicati e la proprietà;
  • Verifica dei crediti oggetto di cessione in rapporto ai soggetti, che intervengono nelle operazioni, cui i detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Questa dicitura, che può apparire criptica, in realtà sta a significare che si provvederà a verificare che i soggetti che pongono in essere le operazioni, sia come cedente che come cessionario, non siano già noti all’Agenzia delle Entrate come soggetti a rischio per non avere, ad esempio, mai presentato dichiarazioni dei redditi (soprattutto gli artigiani che ricevono i crediti oggetto di sconto)
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione di cessione viene respinta ed è considerata come non effettuata. In caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.  caso contrario, ovviamente, si procede con l’autorizzazione della cessione.

Obbligo per le Banche e gli altri intermediari finanziari di verificare le operazioni sospette.

Mentre fino ieri l’erogazione del credito, da parte degli Istituti finanziari, era sostanzialmente libera, dal 12 novembre 2021 vi è l’obbligo per quest’ultimi di applicare alle cessione del credito di imposta tutte le norme che riguardano la segnalazione di operazioni sospette. In particolare il D.L. 157/2021 opera un richiamo esplicito all’art. 35 del D.Lgs. 231/2007, che norma l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e al successivo art. 42 che disciplina l’obbligo di astensione, cioè l’obbligo di non procedere all’operazione finanziaria richiesta qualora si è nell’impossibilità di verificarne la correttezza. In sostanza, con la modifica normativa introdotta, Banche e operatori finanziaria dovranno verificare approfonditamente la natura dell’operazione con un inevitabile, quindi, allungamento dei tempi per l’erogazione del corrispettivo della cessione di credito o anche l’impossibilità di dar seguito alla stessa cessione del credito.

 

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