Agevolazione imposta di registro art. 7 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita): sanzioni piene anche con il ravvedimento spontaneo del contribuente.
Scritto da Giovanni Benaglia
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello del 06 giugno 2022, interviene sull’agevolazione fiscale in materia di imposta di registro e ipo-catastale contenuta nell’art. 7 del D.l. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), ad oggi tra l’altro non più in vigore, precisando che a questa non è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso nel caso di decadenza.
Si ricorda che l’art. 7 del citato Decreto Legge ha introdotto nel nostro ordinamento, e fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di pagare le imposte di registro e ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna.
Condizioni per usufruire di questa importante agevolazione erano:
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l’acquirente doveva essere impresa di costruzione o di ristrutturazione;
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i fabbricati dovevano essere acquistati per intero e non parzialmente e sugli stessi di dovevano realizzare interventi di demolizione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione entro dieci anni dall’acquisto;
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la ristrutturazione o la ricostruzione dovevano portare al conseguimento di una classe energetica NZEB almeno pari a A o B, e i fabbricati dovevano essere adeguati alla normativa antisismica vigente.
In caso di mancato rispetto di anche una di queste condizioni, per espressa previsione normativa l’impresa beneficiaria decadeva dalla agevolazione e avrebbe dovuto pagare le imposte di registro e ipo-catastali ordinarie maggiorate di una sanzione del 30%.
L’interpello in esame interviene proprio su questo aspetto: il contribuente istante, infatti, dichiara di aver trasferito il fabbricato acquistato con l’agevolazione ex art. 7 del D.L. 34/2019, di fatto senza aver eseguito sullo stesso alcuna attività edilizia richiesta dalla norma. A questo punto si domanda se autodenunciandosi può, addirittura, versare le imposte dovute in maniera ordinaria senza applicare sulle stesse alcuna sanzione o, al massimo, quelle ridotte previste dall’istituto del ravvedimento operoso, in analogia alla normativa sulle agevolazioni prima casa.
Correttamente, a parere di chi scrive, l’Agenzia delle Entrate ha respinto la richiesta avanzata dal contribuente e ha stabilito che, non solo quest’ultimo deve versare le imposte ordinarie, ma maggiorate della sanzione del 30% non potendosi in alcun modo applicare nessun istituto del ravvedimento operoso, neanche se frutto di autodenuncia. Ciò in quanto l’art. 7 del D.L. 34/2019 stabilisce chiaramente che nel caso in cui le condizioni “non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”