Esclusa la responsabilità di chi acquista crediti derivanti da Bonus fiscali se c’è visto di conformità e asseverazione.
Scritto da Giovanni Benaglia
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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 33/e del 06 ottobre 2022, pone finalmente un punto chiaro e preciso circa le responsabilità di chi acquista, in buona fede, i crediti derivanti da lavori 110 o bonus edilizi vari. Non che ce ne fosse bisogno, stante il tenore delle norme vigenti, ma è apprezzabile l’intervento soprattutto in quanto fa una certa chiarezza su cosa lei intende quando parla di dolo o colpa grave. Un passo indietro, però. Prima dell’introduzione del Decreto Aiuti e di quello Aiuti – bis, l’art. 121 del D.L. 34/2020, nelle varie riformulazioni succedute nel tempo, prevedeva una generica responsabilità dell’acquirente del credito fiscale, non distinguendo per lo stesso se l’acquisto fosse stato posto in essere con dolo o con colpa. Nel silenzio, quindi, bastava anche semplicemente una colpa lieve per essere chiamati a rispondere di eventuali truffe svolte dal soggetto cedente.
I due Decreti Aiuti hanno posto un limite a questa responsabilità, limitandola al dolo e alla sola colpa grave. La circolare n. 33/e si incarica di definire e circoscrivere meglio cosa si intende, quindi, quando si parla di comportamento doloso o viziato da colpa grave. Per farlo, opera un richiamo al D.Lgs. 472/97 e alla circolare 180 del 10 luglio 1998, le quali precisano che:
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Per dolo si intende quell’azione che è attuata “con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento”. In sostanza, l’azione deve essere preordinata all’evasione e vi deve essere la consapevolezza, nell’autore, del suo comportamento fraudolento. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, il dolo lo si rileva quando chi compra partecipa al disegno truffaldino oppure quando si capisce che i crediti oggetto di cessione sono inesistenti in maniera macroscopica e, nonostante tale evidenza, l’acquirente procede comunque al suo acquisto.
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Per colpa grave si intende “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari”. Per determinare il grado della colpa occorre fare riferimento alle nozioni tecniche della persona che ha operato l’acquisto. In sostanza una colpa potrà essere grave se rapportata a un commercialista ma non può essere, al contrario, lieve o addirittura inesistente per un imbianchino. Nel caso della cessione dei crediti fiscali, si avrà senz’altro colpa grave quando si acquista un credito senza avere la benchè minima documentazione oppure questa è contradditoria, come ad esempio nel caso in cui sia indicato un immobile diverso da quello che ha generato il credito fiscale oggetto di cessione.
L’articolo 14 del Decreto Aiuti opera una presunzione di legge ed esclude che vi sia dolo o colpa grave:
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In caso di crediti derivanti da Superbonus 110, quando vi è il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni previste dalle norme vigenti. Quindi, trattandosi di interventi che rientrano nel bonus 110, non vi potrai mai essere responsabilità per dolo o colpa grave da parte di chi acquista, essendo documentazione necessaria alla circolazione del credito stesso;
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Per i bonus edilizi diversi dal 110 (ristrutturazioni, ecobonus, eccetera), qualora vi sia, anche in questo caso, la presenza di attestazioni o asseverazioni. In sostanza, tutti quei crediti sorti o ceduti a partire dal 12 novembre 2021;
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Per i crediti diversi dal 110 ante 12 novembre 2021, la limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera solo ed esclusivamente se si reperisce oggi l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità, ancorchè all’epoca non obbligatoria. Questa esimente non opera nel caso in cui chi compra è una banca o una assicurazione, le quali non potranno invocare il richiamo alla sola colpa grave o dolo.