Le quote consortili sono escluse dall’applicazione dell’Iva.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata sulla questione del corretto trattamento Iva dei contributi consortili, ritiene che quest’ultimi non rientrino nell’ambito di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.p.r. 633/1972, purchè non siano parametrati alle prestazioni che i singoli consorziati ricevono dal Consorzio stesso. Cosi si è espressa nella risposta all'interpello 164 del 01 agosto 2024. 
Il ragionamento che l'Ufficio svolge per arrivare a tale conclusione parte dalla lettura dell’art. 3 del Dpr 633/72, nella parte in cui al comma 1 è previsto che “costituiscono prestazioni di servizio le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
La Corte di Giustizia Ue, con le sentenze C-283/12 del 2013 e C-11/15 del 2016, ha stabilito che nel qualificare come a titolo oneroso una prestazione di servizio, è necessario verificare innanzitutto l’esistenza di un nesso causale fra la prestazione svolta e il corrispettivo ricevuto. Questo nesso esiste quando tra i due soggetti che partecipano allo scambio il corrispettivo concordato sia considerato come il controvalore per i servizi ricevuti. In sostanza vi deve essere un rapporto sinallagmatico fra versamento di denaro e prestazione eventualmente ricevuta dal Consorzio. Quando questo rapporto non esiste o non è ravvisabile, non siamo in presenza di una prestazione di servizio, e pertanto, la dazione di denaro al consorzio è da considerarsi fuori campo iva in quanto carente dei requisiti di cui all’art. 3 del D.p.r. 633/72.
Infine, nella risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate tiene a precisare che non è sufficiente fare riferimento alla definizione di quota consortile contenuta nello Statuto del Consorzio. Nella realtà, infatti, può succedere che queste vengano determinate sulla base delle prestazioni che i singoli consorziati ricevono durante il corso dell’anno. In tal caso, dunque, va applicata l’Iva ancorchè queste somme di denaro versate sia indicate genericamente come “quote consortili”. Tale osservazione trova riscontro anche nella risposta 361/2021, che a sua volta richiama la vecchia risoluzione n. 156/E del 1996.

Stanco di fare la fila per il 730?

Invece di perdere tempo in fila a un CAF, aspettando con un biglietto in mano,
prendi un appuntamento.

Risparmi tempo, è comodo e siamo aperti anche in orario pre serale.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti unisce i servizi di un Caf per la compilazione della dichiarazione dei redditi all'attenzione al cliente di uno studio commerciale.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions