Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento fatti a favore di Università riconosciute dallo Stato.

Si applica l’Iva al 22% per i servizi di tutoraggio e orientamento che una società privata svolge su incarico di una Università anch'essa privata e riconosciuta dallo Stato. A questa conclusione arriva la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna rispondendo a un interpello inviato su incarico di un cliente dello studio.
Nello specifico la Società ha sottoscritto un contratto nel quale offre, agli studenti dell’Università riconosciuta, un servizio di orientamento, informazione e tutoraggio per agevolare gli studenti stessi nella scelta dell’offerta formativa migliore in base alle proprie attitudini. E’ poi l’Università che provvede a pagare il corrispettivo per il servizio svolto alla SOCIETà. 
L’Agenzia delle Entrare ricorda che la disciplina dell’esenzione delle spese di istruzione è contenuta nell’art. 10 n. 20 del D.p.r. 633/72, laddove si prevede, per l’appunto, l’esclusione Iva per “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di  natura non commerciale”. 
Le condizioni che la norma pone per l’esenzione sono due:
  • Le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, comprendendo anche quelle relative alla formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • Le prestazioni devono essere rese da scuole o istituti riconosciute da pubbliche amministrazioni.
La risoluzione 100/2005 precisa che l’esenzione IVA si applica unicamente alle prestazioni rese da scuole o istituti e non ricomprende le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate a loro favore. Pertanto vendere un servizio o un bene a una istituzione scolastica, pubblica o privata, che applica l’esenzione IVA non fa scattare, sul venditore del servizio, l’obbligo di applicazione a sua volta dell’esenzione, come nel caso di specie. Ciò in quanto, per l’appunto, vi è la carenza dei due requisiti essenziali, visti sopra, per l’applicazione dell’esenzione IVA ex art. 10 n. 20 del Dpr 633/72.
 

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