Italiani con pensioni di San Marino: nuovi stop alle pretese del Fisco italiano.
Scritto da Giovanni Benaglia
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La questione è nota: l’Agenzia delle Entrate di Rimini ritiene che le pensioni che un residente italiano percepisce dalla Repubblica di San Marino debbano essere interamente dichiarate in Italia e le eventuali imposte trattenute all’estero non possano formare oggetto di credito di imposta ma devono essere chieste a rimborso allo Stato estero che le ha effettuate. Di contro, la Repubblica di San Marino sostiene che le pensioni erogate a favore di cittadini italiani debbano scontare le imposte solo a San Marino e, di conseguenza, nega qualsiasi possibilità di vederle rimborsate.
Le prime sentenze sulla querelle pensioni di San Marino.
Questa diatriba è già stata oggetto di due sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di Rimini, la numero 144 e 145 entrambe del 24 luglio 2024 e depositate il 27 agosto 2024, le quali entrambe hanno riconosciuto le ragioni del contribuente e hanno annullato gli avvisi di accertamenti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Il concetto di sicurezza sociale nei rapporti con San Marino.
Il nodo centrale della discordia si basa sulla interpretazione del concetto di “sicurezza sociale” contenuto nell’art. 18 del Trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto dalle due Repubbliche. Nel comma 1 del Trattato si legge che le pensioni pagate da uno Stato contraente a favore di un residente dell’altro Stato contraente scontano le imposte solo in quest’ultimo Stato. In sostanza se la Repubblica di San Marino paga le pensioni a un italiano, questo è obbligato a pagare le imposte solo in Italia. Il successivo comma 3 dell’art. 18, tuttavia, per complicare ulteriormente le cose introduce una deroga a questo principio. Infatti “le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato”: se la Repubblica di San Marino eroga una pensione di “sicurezza sociale” a un cittadino italiano questo pagherà le tasse solo nella Repubblica di San Marino. Sembra tutto facile e molto comprensibile. A questo punto non resta altro che capire cosa rientra nel concetto di “sicurezza sociale”.
Per l’Agenzia delle Entrate con “sicurezza sociale” si intendono solo le pensioni di invalidità o sociali, cioè quelle che non tengono conto dei contributi effettivamente versati ma che vengono corrisposte sulla base di principi generali di solidarietà sociale.
Secondo i Giudici Tributari riminesi, invece, il termine “sicurezza sociale” non ha solo il significato di pura assistenza sociale ma anche quello più ampio di assistenza previdenziale. Questa loro convinzione, rintracciabile nelle richiamate sentenze 144 e 145 del 2024, poggia su quanto esplicitato nella sentenza della Cassazione n. 23001/2010, secondo la quale “il termine “sicurezza sociale” sia indicativo di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza […]. Pertanto nel genere “sicurezza sociale” è venuto così a trovare collocazione non solo il trattamento assistenziale ma anche quello previdenziale […]. Conseguentemente ha trovato collocazione il concetto stesso di pensione, declinato in tutte le sue accezioni, anche quella di anzianità..”
Le nuove pronunce in materia di pensioni sammarinesi.
Alle due sentenze già citate, la 144 e la 145 del 2024, ne sono seguite altre, tutte orientate a riconoscere l’esenzione in Italia della tassazione delle pensioni erogate dalla Repubblica di San Marino: la numero 198 del 04.11.2024 depositata il giorno 08 novembre 2024, la numero 48 e la numero 49, entrambe del 13 gennaio 2025 e depositate il 27 gennaio 2025.
Di interesse, però, ce ne sono ulteriormente due: la numero 6 del 09 dicembre 2024 depositata il 23 gennaio 2025 e la numero 40 del 09 dicembre 2024 depositata il 23 gennaio 2025.
Sentenza numero 6/2025 della C.g.t. di Rimini.
La sentenza numero 6/2025 offre una prospettiva diversa rispetto alla questione della tassazione della pensione sammarinese. Infatti, se nelle altre sentenze l’oggetto del contendere è la tassabilità esclusivamente a San Marino, in questa il contribuente condivide la possibilità di pagare le imposte in Italia e, contemporaneamente, chiede la possibilità di usufruire del credito per le imposte maturate all’estero.
Tesi ovviamente respinta dall’Agenzia delle Entrate di Rimini ma accolta dai Giudici tributari. Secondo quest’ultimi, infatti, negando la possibilità di scomputare il credito di imposta pagate all’estero ma aprendo solo alla richiesta di rimborso a San Marino (che a sua volta lo nega interpretando non correttamente la Convenzione contro le doppie imposizioni) si espone il contribuente alla doppia imposizione. Si contravviene in tal modo al dettato dell’art. 165 del Tuir che prevede appunto che le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sono “ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”.
Sentenza n. 40/2025 della C.g.t. di Rimini.
La seconda sentenza da approfondire è la 40/2025 la quale, tra le altre cose, apre alla possibilità di impugnare l’avviso ex art. 36 ter del Dpr n. 600/73 senza dover attendere la cartella di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, infatti, per molto tempo ha sostenuto, in maniera solitaria, l’autonoma impugnabilità dell’avviso ex art. 36 ter, dovendo invece attendere la conseguente cartella di pagamento. Tesi più volte rigettata dalla Corte di Cassazione, non ultimo con l’ordinanza n. 10094/2023.
Nel giudizio in esame il contribuente non ha atteso la cartella di pagamento e ha impugnato direttamente l’avviso ex art. 36 ter il quale disconosceva il credito di imposta maturato all’estero sulla pensione sammarinese percepita dal contribuente italiano. Infatti quest’ultimo aveva indicato in dichiarazione il reddito da pensione estera e nel quadro C del modello 730 il credito di imposta formato dalle imposte trattenute dalla Repubblica di San Marino. In sede di ricorso, poi, ha chiesto l’emendabilità della dichiarazione presentata, manifestando la volontà di esentare completamente in Italia la pensione percepita da San Marino, contrariamente a quanto fatto con la dichiarazione oggetto di contestazione.
L’Agenzia delle Entrate, invece, pretendeva di non riconoscere il credito maturato sulle imposte pagate all’estero, sostenendo che la pensione andava interamente tassata in Italia e non a San Marino. Nulla però ha eccepito sulla questione dell’impugnabilità dell’avviso ex art. 36, ammettendo così implicitamente la sua possibilità.
I Giudici riminesi hanno ammesso pacificamente la possibilità di impugnare l’avviso ex art. 36 ter senza bisogno di dover aspettare la relativa cartella di pagamento. Sulla questione della tassazione della pensione si sono poi allineati alle sentenze n. 144 e 145 e, per rafforzare il significato ampio di “sicurezza sociale”, hanno richiamato anche l’ordinanza numero 26915/22 della Cassazione la quale esplicita che si deve riconoscere al termine “sicurezza sociale” un significato “ampio e, come tale, comprensivo tanto dei diritti di previdenza che di quelli di assistenza”.