Il giardino di casa non paga l’Imu come area fabbricabile.

Il giardino di casa accatastato unitariamente con il fabbricato non paga l’Imu come area fabbricabile, anche se possiede una capacità edificatoria, purchè sia dimostrato il vincolo durevole con il bene di cui costituisce l’ornamento.
Così si è espressa la C.g.t. di Rimini, sezione 1, con sentenza n. 55/2025 depositata il 27 gennaio 2025.

Il caso: area edificabile, pertinenze e Imu.

Il Comune di Santarcangelo di Romagna ha contestato a due comproprietari l’omessa dichiarazione di pertinenzialità per l’anno 2017 di un’area di circa 1.500 mq. che costituiva il giardino di una abitazione, in parte destinato ad area di manovra e parcheggio delle autovetture e in parte a orto ad uso domestico. La tesi del Comune si fonda sul fatto che l’area, all’epoca, possedeva una sua edificabilità in base allo strumento urbanistico vigente e che sulla stessa mancassero quelle opere “inamovibili” che sancissero un vincolo di accessorietà durevole. Secondo il Comune, infatti, la semplice presenza di un giardino e di un parcheggio non rappresenta un elemento “inamovibile” nel caso si volesse realizzare nell’area un compendio edilizio.

La sentenza: il giardino accatastato con la casa.

La Corte di Giustizia Tributaria riminese non è, però, di questo avviso. Sulla questione della dichiarazione di pertinenzialità, i Giudici osservano che la sua presentazione è necessaria qualora l’area sia un bene immobile separato ed autonomo rispetto alla casa alla quale viene asservita. Quando l’area sia accatastata unitariamente con il fabbricato come “bene comune non censibile”, rappresentando catastalmente un unico lotto, la dichiarazione di pertinenzialità è superflua, perché sarebbe come voler dichiarare l’area pertinenziale a sé stessa. Su questa affermazione poi non c’è nemmeno più nessun dubbio in quanto l’art. 1 c. 740 della Legge 160/19 ha stabilito che l’accatastamento unitario dell’area con il fabbricato asservito è da intendersi come elemento decisivo per stabilire la natura pertinenziale dell’area stessa.
Per quanto riguarda l’elemento oggettivo della pertinenzialità, la Corte osserva che l’ampiezza dell’area non può costituire motivo per negarla, stante il fatto che non è la dimensione che ne sancisce o meno la connessione con il fabbricato asservito. Richiama, in tal senso, la sentenza della Corte di Cassazione n. 27573/18, che tratta un caso analogo a quello in esame. La sentenza citata rimanda alla nozione di pertinenzialità prevista dall’art. 817 del codice civile, il quale stabilisce che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa. Secondo gli Ermellini per stabilire la pertinenzialità di un bene immobile a un altro occorre innanzitutto verificarne la caratteristica oggettiva, cioè il fatto di essere ornamento o di servire un’altra cosa; funzione che è svolta in pieno da un giardino e da un’area di manovra e parcheggio. Fatta questa verifica occorre poi, successivamente, verificare se il vincolo di accessorietà è “durevole”.
Per “durevole” si può intendere sia la presenza di opere inamovibili sia anche come presenza di un vincolo di accessorietà prolungato nel tempo, anche in assenza di opere rilevanti sull’area stessa. Nel caso trattato dalla citata sentenza della Cassazione, il vincolo durevole era rappresentato dal fatto che la destinazione a giardino dell’area fabbricabile permaneva su di essa da almeno trentasei anni.

Conclusione: il giardino di casa non paga l'Imu.  

I Giudici di Primo Grado di Rimini concludono, quindi, che, l’area fabbricabile si può considerare accessoria anche in assenza della specifica dichiarazione purchè questa sia accatasta unitariamente al fabbricato asservito e la destinazione ad ornamento o servizio di quest’ultimo sia presente da un numero ragionevole di anni, a prescindere dalla presenza, al suo interno, di opere considerate “inamovibili”.

Newsletter

Trovi interessanti le informazioni del nostro blog?

Iscriviti alla newsletter

Resterai aggiornato sulle ultime novità in campo fiscale, giuridico e in materia di contributi a fondo perduto.
Inoltre riceverai contenuti in esclusiva, approfondimenti e aggiornamenti sulle principali notizie. 

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions