Fuori campo Iva la co-progettazione tra ente non commerciale e Comune.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Il Codice del Terzo Settore ha introdotto, con l’art. 55, la co-progettazione tra gli Enti del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione. L’introduzione di tale strumento permette agli enti locali di sviluppare il principio di sussidiarietà e cooperazione e ha lo scopo principale di individuare, da un lato, i bisogni di una collettività, e dall’altra, di coinvolgere quelle realtà che per diretta esperienza sono in grado di soddisfare questi bisogni. Tuttavia è sorto da più parti l’esigenza di capire se i contributi percepiti a seguito della firma di un accordo di co-progettazione siano da considerare “commerciali” e come tali soggetti a Iva, oppure “istituzionali” e quindi fuori dall’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
Per rispondere a questa domanda si può far ricorso a una serie di documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni. Il principale, che costituisce un architrave nell’interpretazione della fattispecie che stiamo esaminando, è la circolare n. 34 del 21 novembre 2013. La quale stabilisce, curiosamente, che non esiste alcuna regola precisa per interpretare la natura di una somma ricevuta da un Ente no profit. Occorre, invece, analizzare caso per caso, basandosi su tre principi fondamentali.
1.Esistenza di un rapporto sinallagmatico.
Il primo lo si rintraccia nella risoluzione del 11 giugno 2002 n. 183 la quale stabilisce che un contributo è soggetto ad Iva allorquando viene ricevuto a fronte di una obbligazione che l’ente no profit si assume nei confronti dell’Amministrazione Pubblica. Il famoso rapporto sinallagmatico: l’ente locale eroga una somma a favore di un ente no profit e in cambio da questo riceve un servizio. Viceversa, se la somma viene concessa senza alcun obbligo di prestazione da parte dell’ente non commerciale, ci si trova senza ombra di dubbio di fronte a un contributo fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Dpr 633/72.
2. Rispetto dell’art. 12 della Legge 241/1990
Il secondo punto fermo prevede la necessità di analizzare se l’Amministrazione, nell’erogare il contributo, agisce secondo i principi contenuti nell’articolo 12 della legge 241/1990. Norma che prevede che la concessione di sovvenzioni o contributi deve avvenire secondo modalità e criteri predeterminati, a garanzia di trasparenza e imparzialità. Quando si rientra in questo caso? Quando la scelta dell’ente no profit beneficiario avviene sulla base di un regolamento precedentemente approvato oppure sulla base di un bando che ha seguito le regole di pubblicità previste dalle normative sugli appalti. Se vi ricorrono almeno una di queste due condizioni, la somma erogata può essere considerata come “contributo istituzionale” e, di conseguenza, essere considerata fuori campo di applicazione dell’Iva.
3. Finalità del contributo: interesse generale o particolare dell’Ente.
Il terzo e ultimo punto principio da utilizzare si basa sulla necessità di valutare se la somma viene erogata a fronte di una prestazione che persegue un interesse generale oppure solo quello esclusivo dell’ente erogante. Su questo punto si può analizzare la risposta n. 375 del 2021, a proposito di un contributo erogato su un progetto FAMI, che ha tra gli obiettivi quelli di aiutare le persone fragili provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso esaminato il contributo era stato erogato a fronte di un Avviso pubblico da parte del Ministero e del Comune. Già di partenza, quindi, il contributo specifico rientrava nella casistica di cui all’art. 12 della legge 241/1990, proprio perché era stata erogato in conformità ai principi di massima pubblicità e trasparenza. Oltre a questo, però, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che le elargizioni di denaro erano destinate a finanziare attività di interesse generale e rivolte a soggetti fragili, non certo per fornire servizi di diretto ed esclusivo interesse dell’ente proponente.
Conclusione: i contributi della co-progettazione sono fuori campo Iva.
Arrivati a questo punto, si deve rispondere alla domanda iniziale: i contributi legati alla co-progettazione di cui all’art. 55 del Codice del Terzo Settore possono rientrare nell’esclusione dell’applicazione della disciplina Iva? Secondo la risposta ad interpello n. 904-785/2024 della Direzione Regionale della Lombardia, le somme percepite a seguito di una co-progettazione non sono soggette a Iva.
Ad analoga conclusione si arriva, però, anche esaminando il dettato letterale del citato art. 55. Innanzitutto il coinvolgimento degli enti nella co-progettazione deve avvenire sulla base della legge 241/1990 oppure sulla base di forme di coinvolgimento che garantiscano “principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”. Il punto fermo della massima pubblicità e della trasparenza dell’iniziativa è qui espressamente previsto.
Inoltre l’Ente locale deve definire e realizzare “specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”. Il punto fermo della soddisfazione di bisogni ed interessi generali e quello della mancanza di un rapporto sinallagmatico sono qui rispettati.