Dove paga le tasse il pensionato italiano residente in Cina

la risposta all'interpello 179/2026 chiarisce come un pensionato INPS residente in Cina deve pagare le tasse
Paese estero che vai, tasse sulle pensioni che trovi. Così si potrebbe riassumere l’ormai assurdo sistema di tassazione delle pensioni estere che vige in Italia.
Dopo i casi di San Marino e della Francia, adesso si aggiunge alla confusione la Repubblica popolare cinese, non certo per meriti suoi, ma più per demeriti da imputare al modo in cui sono scritti i trattati contro le doppie imposizioni.

Il caso: la pensione INPS del contribuente residente in Cina

La questione, e il successivo sconforto che ne deriva dalla risposta per chi non è avvezzo di norme fiscali, nasce dall’interpello del 01 ottobre 2026 n. 179/2026. Per carità, sul piano tecnico e normativo l’Agenzia delle Entrate fa il suo lavoro e, nel caso, lo fa pure bene. Ciò che è emerge, per l’appunto, è la confusione e la mancanza di coordinamento con cui questi benedetti Trattati contro le doppie imposizioni alla fine vengono scritti, generando come conseguenza che a una fattispecie certa, cioè quella delle pensioni estere, nascano risposte diverse a seconda della formulazione dei vari trattati.
La domanda che il contribuente fa all’Agenzia delle Entrate è la seguente: un italiano che va a risiedere in Cina e percepisce una pensione dall’Inps dove paga le tasse?
Se l’italiano andasse ad abitare, invece che in Cina a San Marino o in Francia, la risposta sarebbe in uno di questi due ultimi Paesi. Nel caso della Repubblica popolare cinese, come si vedrà fra poco, è completamente diversa.

La normativa italiana e il ruolo dei Trattati Internazionali.

L’Agenzia delle Entrate procede, dapprima, con la ricostruzione della normativa interna italiana.
L’articolo 3 comma 1 del Tuir stabilisce che per i non residenti l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica solo sui redditi “prodotti nel territorio dello Stato”. Questo articolo va letto in combinato disposto con l’art. 23 comma 2 lettera a) del Tuir che prevede che le pensioni si considerano prodotte in Italia se queste sono corrisposte “dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti”.
Se ci fermassimo, quindi, semplicemente a quanto disposto dalle nostre norme fiscali nazionali, un pensionato italiano che percepisce una pensione dall’Inps e va a vivere in Cina dovrebbe pagare le tasse in Italia.

L'articolo 18 della Convenzione Italia-Cina: come funziona?

Non ci si può fermare, però, alle norme interne. Occorre prestare attenzione ai Trattati internazionali. In questo caso l’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Cina prevede:
  • al paragrafo 1 che le pensioni pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili in detto Stato. Per semplificare se un pensionato residente in Italia riceve una pensione dalla Cina, paga le tasse in Italia, perché va considerato come luogo di tassazione quello in cui il pensionato è residente;
  • al paragrafo 2 vi è una deroga al principio sopra espresso: nel caso di pensioni corrisposte nell’ambito di “un sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente” queste sono imponibili nello Stato che le eroga.

Cosa si intende per sistema previdenziale pubblico?

L’ultimo passaggio da compiere è quello di chiarire cosa si intende per “sistema previdenziale pubblico di uno Stato contraente”? L’Agenzia delle Entrate risponde rifacendosi alla definizione contenuta nella Relazione al disegno di legge che ha approvato il Trattato contro le doppie imposizioni fra Italia e Cina. Per “sistema previdenziale pubblico” si intendono le “pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge” ma anche “le prestazioni garantite dallo Stato al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà (ad esempio le pensioni di invalidità)”.
Il termine di “previdenza sociale” viene chiarito rifacendosi alla circolare 21 luglio 2003 n. 41/e nella quale si specifica che in questo termine rientrano “tutte le remunerazioni pagate a fronte di versamenti di contributi obbligatori per legge in relazione ad un cessato impiego, con esclusione soltanto delle prestazioni legate ad una contribuzione volontaria”.
Tirando le file del ragionamento, per l’Agenzia delle Entrate un pensionato italiano che va a vivere in Cina, percependo una pensione dall’Inps, paga le tasse in Italia perché l’accordo fiscale che esistente tra i due Paesi stabilisce che tutte le pensioni erogate in base al “sistema previdenziale pubblico” debbano scontare le tasse nel Paese che le eroga.

Le difformità tra Convenzioni: sistema di sicurezza sociale contro sistema previdenziale pubblico.

Il problema di fondo, come si sarà intuito, sta nel come vengono scritti i trattati internazionali. Nel caso di San Marino la dicitura del paragrafo 2 dell’articolo 18, che prevede la tassazione delle pensioni a San Marino a prescindere dal Paese di residenza del pensionato, parla di “sistema di sicurezza sociale”. Quella contenuta nel Trattato con la Cina di “sistema previdenziale pubblico” a cui segue una definizione, contenuta nella relazione al disegno di legge che approva il Trattato che, invece, nel caso di San Marino non esiste. Il risultato di questa discrasia di termini è che un cittadino residente in Italia che percepisce una pensione pagata dalla Repubblica di San Marino, deve pagare per il Fisco italiano le tasse in Italia. Se la convenzione fosse scritta come quella con la Repubblica popolare cinese, il pensionato residente italiano pagherebbe le tasse a San Marino.
Ai più la differenza fra “sistema di sicurezza sociale” e “sistema previdenziale pubblico” potrà apparire questione di lana caprina e ben si comprende questo convincimento; purtroppo in ambito fiscale il dettaglio conta molto di più, lasciando in secondo ordine logica e buon senso.

Se vuoi ricevere informazioni sulla tassazione della tua pensione estera o, comunque hai necessità di informazioni su come funziona la tassazione dei redditi di fonte estera, puoi contattare il numero 0541.708252 oppure scrivere all'indirizzo mail g.benaglia@gbmassociati.it

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