Il caso che gli Ermellini sono stati chiamati a giudicare riguarda un lavoratore di una
cooperativa sociale che ha svolto un servizio di
reperibilità notturna per tre notti alla settimana immediatamente al termine del turno di lavoro serale e al quale non è stato riconosciuta l’indennità come l
avoro straordinario.
CCNL Cooperative sociali e reperibilità in struttura.
L’
art. 57 del Contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali prevede che nelle strutture residenziali continuative (case di cura, ospizi, comunità terapeutiche) al lavoratore al quale viene richiesta una reperibilità con
obbligo di presenza nella struttura viene riconosciuta una indennità fissa mensile lorda di
euro 77,47. Nel caso in cui, poi, la reperibilità si tramuti in intervento lavorativo vero e proprio, per le ore effettivamente lavorate gli viene riconosciuto lo stipendio ordinariamente previsto per la sua mansione al quale va aggiunta la maggiorazione notturna prevista dal Contratto nazionale.
La sentenza della Cassazione sulla reperibilità in struttura.
Nel giudicare la controversia la
Corte di Cassazione si richiama ai principi espressi dalla
Corte di Giustizia Europea con le
sentenze C-303/98 e
C-151/02 nelle quali si afferma che i periodi di reperibilità, anche senza obbligo di presenza sul luogo di lavoro, sono qualificati come
“orario di lavoro”. A maggior ragione, dunque, osservano i Giudici, vanno trattati come tali i casi in cui alla reperibilità si accompagna pure l’obbligo per il lavoratore della permanenza obbligatoria sul luogo di lavoro stesso.
Gli Ermellini osservano, inoltre, che la definizione di “orario di lavoro”, secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è in antitesi con il concetto di “riposo” e le due nozioni si escludono a vicenda. Se poi alla reperibilità si aggiunge anche un obbligo di presenza al di fuori della propria dimora, conclude la Cassazione, inevitabilmente viene compressa per il lavoratore la gestione del proprio tempo, che non può essere più considerato come “tempo libero”.
Il tutto, però, con una importante osservazione di fondo: il fatto di considerare la reperibilità notturna in struttura come “orario di lavoro” non implica che questo debba essere necessariamente retribuito come lavoro straordinario notturno. Di contro però non si può nemmeno considerarlo come tempo libero del lavoratore e, di conseguenza, pagarlo in maniera forfettaria su base mensile e con importi non certo congrui al tempo sacrificato dal lavoratore stesso.
Conclusione.
La Cassazione, però, ritiene che la quantificazione della corretta remunerazione per la reperibilità in struttura non sia compito suo, ma che competa al Giudice di merito. Al quale, nel rinviare la decisione, impone la prescrizione di tenere in considerazione il principio espresso dall’
art. 36 della Costituzione, quello che prevede che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.