Amministratore formale di società: il contributo all'illecito deve essere sempre dimostrato
L’amministratore formale di società non risponde automaticamente, per il solo fatto della carica rivestita, del reato di falso documentale commesso da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale o morale al fatto.
Così la Quinta sezione della Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di un imputato - legale rappresentante di una s.r.l. - condannato (con sentenza confermata anche in appello) in quanto avrebbe contraffatto il DURC, affermando che, in base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, l'aver ricoperto la carica formale di amministratore non lo rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dai suoi collaboratori. Deve cioè essere sempre accertato quale sia il contributo dato dall'amministratore alla perpetrazione dell'illecito. Infatti, anche laddove la gestione della società sia delegata di fatto altri e questo non esime l'amministratore di diritto da tutte le responsabilità civilistiche connesse alla carica, ciò non comporta l'automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto penale governato dal principio di personalità. Nel caso di specie, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Milano è stata dunque annullata con rinvio per nuovo esame. (Cass. sez. V, n. 32793 ud. 13/06/2016 - deposito del 27/07/2016)
Avv. Patrick Wild