Workers buy out: esenti le donazioni di aziende a favore di cooperative costituite da lavoratori dell’azienda stessa.

Dopo più di due anni dall’entrata in vigore della nuova disciplina riguardanti le cooperative costituite da lavoratori che acquisiscono le aziende in cui lavorano,  il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica finalmente il decreto applicativo relativo ad alcune agevolazioni fiscali previste all’interno della Legge.
Un passo indietro per capire la novità è d’obbligo. Con l’art. 1 comma 272 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Stabilità 2021) è stata prevista una agevolazione, relativa alle imposte di successione e donazione, nel caso in cui il proprietario doni la propria azienda a favore di una cooperativa costituita dai dipendenti dell’azienda stessa. In sostanza i dipendenti di una impresa si possono organizzare in cooperativa e acquistare o prendere in gestione l’impresa stessa. Nel caso in cui il proprietario intenda trasferire ai propri lavoratori l’azienda stessa a titolo gratuito, sull’operazione di donazione non è costretto a pagare alcuna imposta di donazione. Tuttavia la norma originaria prevedeva che per rendere effettiva tale agevolazione, fosse necessario un successivo decreto a cura del Mef, da emanarsi   entro sessanta giorni dall’entrata in vigore.
Così, un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, con il decreto del 17 febbraio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01 marzo 2023, sono state stabilite le linee guida per l’applicazione dell’agevolazione in commento.

L’AGEVOLAZIONE

Alle cessioni d’azienda o rami di essa, effettuate a titolo gratuito a favore di cooperative costituite dai lavoratori stessi non si applica l’imposta di successione e di donazione e il proprietario della stessa non è soggetto alla tassazione della plusvalenza ai sensi dell’art. 58 del Tuir.
La condizione per godere dell’agevolazione è che il trasferimento avvenga a favore di piccole imprese.

CONDIZIONI PER L’AGEVOLAZIONE

La cooperativa che riceve la donazione di impresa o di ramo della stessa, deve continuare l’esercizio della stessa per almeno cinque anni. Inoltre la norma prevede che i soggetti persone fisiche beneficiarie debbano continuare a mantenere il controllo della cooperativa per lo stesso periodo.
Inoltre la donazione deve avvenire a “valori contabili”, cioè la cooperativa deve registrare nella propria contabilità il valore dei cespiti e dell’azienda ricevuta agli stessi valori del donante.
L’agevolazione, inoltre, non è retroattiva, per cui viene applicata alle donazioni poste in essere successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso.  

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