Risarcimento danni alluvione da enti bilaterali: nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i dipendenti.
Scritto da Giovanni Benaglia
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Nessuna ritenuta e nessuna tassazione per i contributi che un ente bilaterale eroga, ai dipendenti iscritti, per il riacquisto di beni materiali danneggiati dall’alluvione. Nessuna ritenuta del 4% sui contributi erogati alle imprese per il riacquisto di beni strumentali danneggiati, mentre va applicata nel caso siano destinati al mero ripristino degli stessi.
A queste conclusioni arriva l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello, non pubblicato, avanzato da un ente bilaterale. Il quesito proposto riguarda l’obbligatorietà della ritenuta e l’assoggettamento a tassazione di un contributo erogato a favore di imprese e dipendenti a parziale copertura dei danni subiti con le recenti alluvioni. Le somme sono erogate al beneficiario previa consegna di idonea documentazione attestante la sostituzione o il ripristino dei beni danneggiati.
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere, richiama l’art. 6 del Tuir e la circolare 20/2011, precisando che, in via generale, un risarcimento è tassabile quando va a sostituire un reddito, di qualsiasi natura, che è stato perduto a seguito dell’avvento avverso. Nel caso in esame, il contributo a favore dei dipendenti non rientra in questa casistica perché non va a sostituire un reddito perduto, ma ha una funzione prettamente assistenziale e costituisce un mero rimborso di spese documentate. La sua natura di rimborso spesa, quindi, lo porta a essere escluso sia da tassazione in capo al beneficiario, sia dalla ritenuta del 23%.
Diverso è il caso che riguarda le imprese. Se il contributo erogato è finalizzato alla sostituzione dei beni strumentali danneggiati, questo non è soggetto a ritenuta perché rientra nella previsione dell’art. 28, c. 2 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce l’esclusione da ritenuta dei contributi, erogati da regioni, provincie, comuni e altri enti pubblici e privati, finalizzati all’acquisto di beni strumentali. L’impresa dovrà trattare tale somma come contributo in conto impianto, portandolo in diminuzione dell’importo ammortizzabile. Se il contributo erogato è finalizzato al ripristino del bene, va considerato come contributo in conto esercizio, va contabilizzato ad integrazione dei ricavi o in riduzione dei relativi costi ed è soggetto a ritenuta al 4%.