Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Alluvione: il Comune di Rimini è fuori dai benefici previsti.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 01 giugno 2023 è stato pubblicato il Decreto Legge numero 61, noto anche come “Decreto Alluvione”, che fornisce alcuni provvedimenti proprio per fronteggiare le alluvioni che dal 01 maggio in avanti hanno caratterizzato il territorio romagnolo e marchigiano.

Ambito di applicazione territoriale del Decreto Alluvione.

Le previsioni contenute nel decreto sono applicabili nei confronti dei soggetti che, alla data del 01 maggio 2023, hanno la sede o una unità operativa all'interno dei Comuni indicati nell’Allegato 1 del D.L. 61/2023. In via generale le zone interessate dalle alluvioni sono quelle ricomprese nelle Provincie di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, Firenze e Pesaro. Tuttavia non tutti i soggetti che si trovano all'interno di questo perimetro hanno diritto ad avere le agevolazioni contenuto nel Decreto Legge. Infatti, il Decreto prevede solo alcune zone che possono essere destinatari degli aiuti.  Per la Provincia di Rimini, ad esempio, rientrano solo i Comuni di Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e San Leo. Per tutti i restanti Comuni, dunque, compreso Rimini, non vi è nessuna sospensione dei termini per il pagamento di imposte o mutui o rinvio di scadenze tributarie o di altro tipo
 

Sospensione dei termini tributari e previdenziali.

E’ prevista la sospensione, dal 01 maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini previsti per i versamenti che scadono in questo periodo:
  • Tributari, quali Iva, imposte sui redditi, Irap, Imu;
  • previdenziali e dell’Inail, sia personali che dei dipendenti;
  • delle ritenute alla fonte sui compensi ai professionisti e dei dipendenti;
  • delle cartelle di pagamento, sia che siano riferite a tributi o ad altro;
Oltre alla sospensione dei versamenti, è prevista anche la sospensione degli adempimenti tributari previsti nel periodo sia per quanto riguarda i tributi che i contributi previdenziali. Ad esempio, è sospeso l’invio della dichiarazione Imu riferita al 2022, come sono sospesi i termini per le definizioni agevolate previste nella legge di Stabilità 2023, tra cui quelli della rottamazione e della definizione agevolata degli avvisi bonari.
I versamenti sospesi saranno eseguiti, in una unica soluzione e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il giorno 20 novembre 2023.

Sospensione del pagamento delle bollette di luce e gas.

E’ prevista la sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dal 01 maggio 2023, del pagamento delle bollette relative a luce e gas, comprese quelle che hanno la scadenza nel periodo indicato.

Sospensione dei termini processuali civili e penali e tributari.

Le udienze relative a processi civili e penali, inizialmente previste tra il 16 e il 31 maggio 2023, presso i giudici competenti dei Tribunali di Forlì e Ravenna, sono rinviate d’ufficio dopo il 31 maggio, salvo quelle che si sono regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Nel periodo 16 – 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini nei procedimenti civili aperti presso i Tribunali di Forlì e Ravenna. Se il decorso del termine ha inizio nel periodo indicato, questo è posticipato alla fine del periodo.
Nel periodo 01 maggio – 31 luglio 2023, sono sospesi tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto riguardante i giudizi tributari, compresi quelli riguardanti gli atti introduttivi del giudizio o per la proposizione dei ricorsi. Questa sospensione vale nel caso in cui almeno una parte ha sede legale o unità produttiva all’interno dei Comuni di cui all’Allegato 1.

Contributi ai lavoratori autonomi.

E’ riconosciuto un contributo a favore dei lavoratori autonomi e dei co.co.co, che alla data del 01 maggio 2023 risiedono, hanno domicilio oppure operano in uno dei Comuni di cui all’Allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l’attività in virtù degli avversi eventi climatici. Questo contributo, previsto per il periodo 01 maggio – 31 agosto, è pari ad euro 500,00 per ogni periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque non potrà essere superiore, complessivamente, ad euro 3.000,00. L’indennità sarà erogata dall’Inps e la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata.

Altre sospensione dei termini a favore delle imprese.

Per le imprese che alla data del 01 maggio 2023 hanno la sede operativa nei comuni indicati nell’Allegato 1, sono sospesi per il periodo 01 maggio – 30 giugno 2023 i seguenti adempimenti:
  • versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio;
  • adempimenti contabili o societari che scadono entro il 30 giugno 2023;
  • sospensione del pagamento dei mutui, finanziamenti e leasing di qualsiasi genere, erogate da banche o altri intermediari finanziari;
Sono altresì sospesi i termini riguardanti gli obblighi delle imprese a presentare atti o documenti alle Camere di Commercio (esempio: nomina nuovo amministratore, deposito di bilancio eccetera). La sospensione opera nel periodo 01 maggio 2023 – 31 luglio 2023.

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