La proroga dei versamenti si è dimenticata della sanatoria del magazzino.

Passato il 31 di luglio, primo giro di boa della stagione dei versamenti dichiarativi anno di imposta 2023, qualcuno si è accorto, compreso chi scrive, che in alcuni software non vi è la possibilità di indicare la proroga del versamento della prima rata della sanatoria delle rimanenze, che rimane calendarizzata per il 01 luglio.
La sanatoria sulle rimanenze di magazzino è prevista dai commi 78 – 85 della Legge di Stabilità 2023. Permette l’adeguamento, sia in aumento che in diminuzione, delle rimanenze di magazzino contabilizzate al 01 gennaio 2023 e si applica a tutte le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
L’imposta la rivalutazione è pari al 18% del valore adeguato. Nel caso di diminuzione delle rimanenze contabilizzate al 01 gennaio è dovuta anche l’Iva, con un meccanismo di calcolo che solo il 24 giugno 2024 il Ministero ha reso pubblico. Per avere efficacia, l’adeguamento deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2023. L’eventuale omesso versamento dell’imposta sostitutiva non inficia la possibilità di utilizzare il valore adeguato delle rimanenze, ma rileva solamente ai fini dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Per spiegare il perché la proroga vale anche per il versamento della prima rata della sanatoria, occorre partire dal dato letterario dell’articolo 37 del D. Lgs. 13/2024. La norma si limita a disporre il rinvio dei versamenti “risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto” per i soggetti che esercitano attività per i quali sono approvati gli Isa. Non si menziona il versamento dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, tale dimenticanza può apparire solo come un piccolo peccato veniale piuttosto che una precisa volontà del Legislatore.
La risposta la si trova nel combinato disposto fra l’articolo 37 appena citato e il comma 82 della Legge di Stabilità laddove è previsto che le imposte sostitutive dovute “sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi” relative al periodo d'imposta 2023 mentre la seconda “entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo”.
La Legge di Stabilità non fa menzione di una scadenza specifica ma rimanda, attraverso una locuzione generica, al termine di versamento delle imposte sui redditi. Di conseguenza, quindi, la proroga del versamento, se non per espressa previsione di legge, avviene di fatto in quanto legata a un altro termine di versamento oggetto di rinvio esplicito.
Tale interpretazione è coerente anche con quanto previsto dalle norme relative al versamento del diritto annuale della Camera di Commercio. In questo caso il versamento, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, d.m. 11 maggio 2001 n. 359, deve essere fatto entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. La proroga dell’articolo 37 del D. Lgs. 13/2024, non indica anche quella del diritto camerale. E’ pacificamente accettato, soprattutto perchè mai contestato, che il differimento del termine del versamento delle imposte sui redditi porta con sé anche quello del diritto camerale, perché ad esso collegato per legge. Non si comprenderebbe, dunque, perché ciò non possa avvenire anche per le imposte sostitutive sull’adeguamento delle rimanenze di magazzino, anch’esse agganciate, per il versamento, al suddetto termine.

Stanco di fare la fila per il 730?

Invece di perdere tempo in fila a un CAF, aspettando con un biglietto in mano,
prendi un appuntamento.

Risparmi tempo, è comodo e siamo aperti anche in orario pre serale.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti unisce i servizi di un Caf per la compilazione della dichiarazione dei redditi all'attenzione al cliente di uno studio commerciale.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions