No alla partecipazione a Gare Pubbliche in caso di debiti tributari anche non definitivi.

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.239 del 12-10-2022 è stato pubblicato il decreto che dà attuazione all’art. 80 c.4 quinto periodo del D.LGS. 50/2016 (Codice degli Appalti) con il quale una stazione appaltante può escludere dalla partecipazione a una gara pubblica una impresa che ha commesso gravi violazioni, anche se non definitivamente accertate, di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi.

Ambito di applicazione.

All’articolo 2 il Decreto in commento definisce cosa si intende per “violazione di obblighi tributari o previdenziali". In particolare, si ha una violazione che potenzialmente può causare l’esclusione ad una gara pubblica, qualora l’impresa non abbia pagato imposte, tasse o contributi derivanti da:
  1. Avvisi di accertamento emessi a seguito di controllo o liquidazione da parte degli uffici preposti;
  2. Cartelle di pagamento comprese quelle derivanti da comunicazioni di irregolarità (c.d. “avvisi bonari”);

Soglia di gravità.

Il provvedimento legislativo del MEF individua una soglia minima per valutare se la violazione ha il carattere della “gravità”. Qualora questa soglia venga superata, la stazione appaltante può invocare l’esclusione del partecipante, in quanto verificata la prescritta “gravità”.
La soglia, prevista dall’art. 3, è pari al 10% dell’importo dell’appalto. In sostanza, se l’impresa partecipante ha ricevuto un avviso di accertamento, anche se non definitivo, il cui importo presuntivamente evaso, al netto di sanzioni e interessi, è superiore del 10% del valore dell’appalto a cui vuole partecipare, può essere esclusa dalla gara. In caso di gare suddivise in lotti, il valore dell’appalto è pari all’importo del lotto al quale l’impresa vuole partecipare.
Ad ogni modo, onde evitare esclusioni per importi oggettivamente insignificanti, l’art. 3 prevede che l’importo della presunta omissione non deve essere inferiore ad euro 35.000. In pratica, l’esclusione può operare solo in presenza di appalti con importi almeno di euro 350.000,00.

Violazione non definitivamente accertata.

L’art. 4 del Decreto Legge stabilisce che la stazione appaltante può escludere una impresa dalla gara, qualora questa abbia ricevuto un avviso di accertamento o una cartella di pagamento che sono stati oggetto di impugnazione davanti al Giudice competente. 
L’impresa, invece, non può essere esclusa qualora il ricorso è stato accolto ma la sentenza non è ancora passata in giudicato. In poche parole, se il partecipante ha impugnato un avviso di accertamento in primo grado, ma sono ancora pendenti i termini per il ricorso da parte dell’Ufficio, non può essere escluso dalla gara in quanto non si è in presenza di una “violazione non definitivamente accertata”.  Lo stesso discorso vale anche qualora l’atto sia stato impugnato ma è stato emesso solo un provvedimento di sospensione dello stesso, rimandando la decisione successivamente.

Conclusioni.

La chiosa finale, che riporta il pensiero dell’estensore di questo articolo, tocca ancora una volta il tema della colpevolezza fino a prova contraria, con evidenti effetti sul sistema imprenditoriale di questo Paese. Appare chiaro, infatti, che una impresa può essere esclusa dalla gara non in base a una accertata e definitiva violazione (per la quale si può convenire la correttezza della conseguente esclusione), ma sulla base di una violazione che non necessariamente è detto che alla fine dell'iter giuridico si dimostri tale.  Solo un giudizio a favore può ripristinare una presunta legalità, con l’evidente problema, però, che questo può avvenire a distanza di molti anni, causando un costo inammissibile e spropositato per le imprese sane.
 
 

Stanco di fare la fila per il 730?

Invece di perdere tempo in fila a un CAF, aspettando con un biglietto in mano,
prendi un appuntamento.

Risparmi tempo, è comodo e siamo aperti anche in orario pre serale.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti unisce i servizi di un Caf per la compilazione della dichiarazione dei redditi all'attenzione al cliente di uno studio commerciale.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions