Offese su Facebook all'ex datore di lavoro: logiche da social, niente diffamazione
Rimini - Quelle parole su Facebook non erano degli insulti, ma un giudizio critico sulle qualità del suo ex datore di lavoro.
Sono le motivazioni con le quali il giudice Vinicio Cantarini ha definitivamente archiviato l'accusa di diffamazione nei confronti di un utente riminese del social network, difeso dall'Avvocato Davide Grassi, che aveva lasciato un commento a corredo di un post nel quale si lodavano le iniziative dell'altro, titolare di uno stabilimento balneare a Marina Centro. L'accusato, "indignato e rancoroso per il trattamento illegittimo subito nel corso del rapporto di lavoro avuto in passato" (a suo dire pagato cinquecento euro al mese in nero e senza giorno di pausa) aveva accompagnato la descrizione del presunto torto subito a un giudizio negativo ("Ecco chi è il noto filantropo"). Secondo il GIP, inoltre, la successiva espressione ("bella merda"), era da riferirsi alle condizioni di lavoro e non al bagnino. Per il giudice, la libera scelta di pubblicizzare la propria attività su Facebook comporta anche un'accettazione al sistema di comunicazione dei social e quindi pure alle eventuali critiche. Nell'interpretazione del GIP, in questo caso, l'indagato spinto ad agire in uno stato di provocazione, non avrebbe superato il limite della continenza.
(dal Corriere di Romagna, edizione del 15 novembre 2016)
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La pronuncia del Giudice per le Indagini Preliminari di Rimini definisce il caso in questione, tornando nuovamente su uno dei temi più attuali e scottanti del momento, vale a dire le condotte degli utenti sui (numerosi) social network - nella specie Facebook -, sconfinato terreno all'interno del quale possono verificarsi situazioni che determinano quotidianamente l'instaurarsi di procedimenti penali a carico degli stessi. Nella vicenda in esame, il GIP riminese ha accolto la tesi prospettata dalla difesa dell'indagato e dal Pubblico Ministero che ne aveva richiesto a sua volta l'archiviazione, evidenziando che l'accettazione delle logiche dei social da parte di un utente non pone quest'ultimo al riparo dalle eventuali critiche, sempre che queste non contengano notizie o fatti falsi o attacchi gratuiti alla persona, contumelie o espressioni dileggianti. L'indagato, in altre parole, non ha superato i limiti della continenza poiché "...Sono in definitiva gli interessi in gioco che segnano la misura delle espressioni consentite. D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s'opporrebbe, ma è al contrario principalmente rivolta a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano (Cass. n. 36045/2014).