Cedolare secca agevolata anche nei piccoli Comuni dichiarati in “emergenza”

Il decreto casa (art. 9, comma 2 bis del d.l. 47 del 2014) estende l'applicazione della cedolare secca con aliquota agevolata al 10% per i contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturale nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione e cioè dal 27 maggio 2014.

Il citato comma 2 bis recita, infatti che le disposizioni di cui “al comma 1 ( che prevedono la riduzione al 10% della cedolare secca per i contratti concordati al 10% fino al 31.12.2019) si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) , della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Come già accennato la data di entrata in vigore del decreto è il 27 maggio 2014 pertanto, sulla base del tenore normativo, occorre riferirsi agli eventi calamitosi accaduti nei 5 anni precedenti a tale data (e cioè fino al 2009). La norma non richiede, però, che questa condizione sia in corso al momento della redazione del contratto (lo stato di emergenza può durare al massimo 180 giorni prorogabili di uguale periodo). Ciò porta come conseguenza che l'agevolazione si applica sia nel caso in cui il contratto concordato è di recente stipula, sia, a maggior ragione, quando lo stesso è stato sottoscritto in anni precedenti dove la stessa agevolazione si sarebbe potuta applicare fin da subito. In questo caso si può estendere l'agevolazione agli anni contrattuali rimanenti. Non è possibile, invece, applicare l'agevolazione a Comuni i cui eventi calamitosi sono successivi al 28 maggio 2014, con la conseguenza, abbastanza discutibile, che l'agevolazione non si applica ad altri comuni che attualmente si trovano in emergenza. Tanto per citare un esempio, sarebbero esclusi tutti i comuni vittime di Terremoto nell'Italia Centrale.

Per quanto riguarda l’accordo territoriale da applicare per definire l’importo del canone concordato, laddove il Comune non ne abbia uno proprio, si può tenere conto di quello vigente nel “comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.” (così recita il D.M. del 14 Luglio 2004 all'art. 1 comma 2, possibilità ribadita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/e del 08 aprile 2016).

Infine, per scoprire se un Comune è stato vittima di eventi calamitosi si può consultare questo link  o rivolgersi allo Studio tributario. In via generale, comunque, tutti i Comuni Emiliano romagnoli nel periodo indicato dalla normativa hanno avuto eventi per i quali è stato dichiarato lo “stato di emergenza”.

 

 

 

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