Come si calcolano le tasse e l’Inps dei lavoratori sportivi forfettari.

Nell’ambito del lavoro sportivo, a seguito delle riforme introdotte a partire dal D. Lgs. 36/2021, particolare attenzione bisogna prestare al calcolo delle imposte e dei contributi Inps dovuti dal lavoratore sportivo autonomo che apre la partita Iva per fatturare e incassare i propri compensi.

Lavoratore sportivo autonomo.

L’articolo 25 del D. Lgs. 36/2021, al comma 1, definisce il lavoratore sportivo come colui che, dietro un corrispettivo specifico, all’interno di un ente sportivo riveste la qualifica di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Più in generale, comunque, è considerato lavoratore sportivo colui che svolge, a favore di un ente iscritto nel R.A.S.D., e dietro corrispettivo specifico, tutte quelle mansioni necessarie per lo svolgimento della disciplina sportiva. Non sono considerati, comunque, lavoratori sportivi coloro che all’interno degli enti sportivi esercitano mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Circoscritto l’ambito di definizione del lavoro sportivo, colui che presta tale lavoro può farlo anche come lavoratore autonomo, così come stabilità dal comma 2 dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021.

Calcolo delle tasse per lo sportivo “forfettario”.

Nel presente contributo ci si limita ad illustrare il calcolo delle tasse, e poi successivamente dell’Inps, limitatamente al lavoratore sportivo che ha scelto il regime forfettario, di cui all’art. 1 comma 54 - 89 della Legge 190/2014.
In via generale si ricorda che con il regime forfettario il reddito tassabile viene determinato applicando al fatturato dei coefficienti di redditività, differenziati a seconda dell’attività che il contribuente svolge. Nel caso del lavoro sportivo il coefficiente da utilizzare è pari al 78%.
La tipicità del calcolo del reddito per il lavoratore sportivo sta nel fatto che l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 36/2021 introduce una soglia di esenzione specifica per il settore sportivo. Per tutti i lavoratori sportivi autonomi (quindi non solo i forfettari ma anche coloro che scelgono la determinazione ordinaria del reddito) è prevista una franchigia sui compensi percepiti pari ad euro 15.000,00. Tale franchigia, dunque, va sottratta all’ammontare dei compensi percepiti dal lavoratore sportivo nell’anno di imposta. Di seguito un esempio:
 
Forfettario sportivo con tassazione al 5% perché ha appena iniziato l’attività
Compensi percepiti nell’anno: 19.056 euro
Euro 19.056 – franchigia euro 15.000 = euro 4.056 compensi da dichiarare
Euro 4.056 x coeff. 78% = euro 3.164,00 reddito tassabile
Euro 3.164,00 x 5% =euro 158,00 tasse da pagare.
 
Ai fini operativi nel quadro LM del modello Unico Pf non esiste un rigo specifico dove inserire il compenso del lavoratore sportivo, in modo da calcolare in automatico la franchigia. Occorre procedere manualmente, inserendo nel rigo LM22, campo 3, l’importo totale dei compensi percepiti già al netto della franchigia.

Calcolo dei contributi INPS per lo sportivo “forfettario”.

Ai fini previdenziali, l’articolo 35 comma 8 del D. Lgs. 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi siano obbligati a iscriversi alla Gestione separata Inps prevista dall’articolo 2, comma 26 della L. 335/1995.
Se il lavoratore sportivo non è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria, l’aliquota prevista, nel 2025, è così determinata:
25% gestione separata + 0,72% maternità + 0,35% ISCRO = 26,07% aliquota INPS
Se, invece, il lavoratore è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria (come può essere il lavoratore dipendente che esercita un’attività anche come lavoratore sportivo), l’aliquota scende al 24%, senza l’aggiunta della percentuale per la maternità e per l’Iscro.
Il successivo comma 8-bis dell’art. 35 del D. Lgs. 36/2021 introduce una franchigia per il calcolo dell’Inps, stabilendo l’aliquota contributiva della Gestione separata si applica “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”.
Una precisazione, anche se può apparire superflua, è però importante. La franchigia dei 5.000 euro, per espressa previsione normativa, deve essere scalata dall’importo totale dei compensi e non, come potrebbe essere naturale pensare sulla base di una lettura veloce, dal reddito imponibile ai fini fiscali.
Infine il successivo comma 8-ter del citato articolo 35 prevede poi che fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile per il calcolo dell’INPS da versare è soggetta alla riduzione della metà limitatamente alla contribuzione prevista per la Gestione separata. Il contributo dovuto per la maternità e per il finanziamento dell’ISCRO, complessivamente pari al 1,07%, si calcola sulla base imponibile intera.
Riprendendo l’esempio del calcolo effettuato rispetto alle tasse, l’Inps da versare sarà determinata nel seguente modo:
 
compensi euro 19.056 – franchigia euro 5.000,00 = euro 14.056
euro 14.056,00 x 50% = euro 7.028,00 base imponibile INPS
euro 7.028,00 x 25,00% = euro 1.757,00
euro 14.056,00 x 1,07% = euro 150,00
euro 1.757,00 + euro 150,00 = euro 1.907,00
 
Operativamente il quadro del modello Unico PF da valorizzare è l’RR, rigo 9 e rigo 10.
 
 
 

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