Al servizio mensa di una Fondazione si applica l’Iva esente art. 10.

Il servizio mensa fornito ai propri alunni da una Fondazione che ha tra i suoi scopi quelli educativi e didattici è esente Iva ai sensi dell’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72.
Lo prevede la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un interpello non pubblicato avanzato da un Ente del Terzo Settore che svolge attività educative a favore dell’infanzia. La risposta fornita si sofferma innanzitutto sul tenore dell’articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72 il quale prevede l’esenzione Iva per le “prestazioni educative, dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere” compresa la formazione purchè rese da “istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo Settore di natura non commerciale”. Se si rientra in questa casistica, la normativa iva prevede piuttosto esplicitamente che l’esenzione in argomento possa applicarsi anche all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici.
I requisiti da tenere in considerazione, dunque, per poter valutare l’eventuale esenzione Iva del servizio mensa sono due. Il primo, di carattere oggettivo, prevede che la prestazione resa sia di natura educativa dell’infanzia, della gioventù o didattica di ogni genere; rientra in quest’ultima categoria anche l’attività di formazione professionale.
Il secondo requisito, di natura soggettiva, è che le suddette prestazioni siano rese da enti del Terzo Settore, oltre che da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle Entrate specifica, però, che il servizio mensa (così come l’alloggio e il materiale didattico) deve essere connesso con la prestazione principale, cioè l’erogazione del servizio educativo. Qualora questo non avvenga, e cioè il soggetto che fornisce l’attività educativa è diverso da quello che fornisce l’attività di mensa, su quest’ultima non può vedersi applicata l’esenzione di cui all’articolo 10 Dpr 633/72.
Situazione, però, assai diversa nel caso in cui la Fondazione o l’Ente del Terzo Settore in genere acquisti da terzi il servizio della mensa e poi lo rivenda ai suoi alunni o partecipanti, fatturandolo direttamente. L’interpello non prende in esame questa eventualità, ma la logica giuridica porta a ritenere che anche in questo caso si possa applicare l’esenzione iva articolo 10, n. 20 del Dpr 633/72, in quanto la prestazione finale è resa da un unico soggetto. Nulla rileva, e nulla dispone la norma, sul rapporto che sta a monte della prestazione resa. Ovviamente sul servizio che acquista la Fondazione o l’Ente del Terzo Settore andrà applicata l’Iva con l’aliquota prevista per la tipologia di attività svolta, in quanto non si rientra nella casistica fino a qui esaminata, essendo carente sia il requisito oggettivo e soggettivo.

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