Tassazione indennità di esproprio: il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è da considerare reddito diverso.

L’indennità di deprezzamento, e cioè la somma di denaro da corrispondere al soggetto espropriato quale indennizzo per la perdita di valore dell’area residua non espropriata va considerata come reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b) del Dpr 917/1986 (Tuir).
Così risponde l’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 476/2023, a un contribuente roso dal dubbio se l’indennità di deprezzamento sia da considerarsi tassabile oppure no. Ci si domanda, infatti, se questa indennità di deprezzamento debba considerarsi come risarcimento per lucro cessante (che si ha quando a seguito di un danno viene meno la possibilità di percepire dei guadagni) oppure risarcimento per danno emergente (minor valore del bene che si ha con la perdita o il danneggiamento del bene). Nel primo caso, trattandosi di una perdita di guadagno, il risarcimento è sicuramente tassabile. Nel secondo caso, essendo un puro risarcimento danni che va a reintegrare il valore del bene perduto, non si fa luogo a tassazione.
Ça va sans dire, per l’Ufficio ci troviamo di fronte a un risarcimento per lucro cessante, quindi tassabile. La convinzione parte dall’analisi dell’art 35, comma 1, del Dpr 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, in sigla anche TUEPU) che prevede che l’indennità di esproprio sia tassata come reddito diverso qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale, una somma a titolo di indennità di esproprio, per l’acquisizione coattiva di un terreno per realizzare un’opera pubblica all’interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D. Per inciso le zone omogenee rappresentano le varie parti del territorio a seconda che si tratti di zone del centro storico, di completamento, di espansione, industriali o agricole.
L'Agenzia delle Entrate aggiunge che la norma fa riferimento alla collocazione dell’eventuale area in una delle zone omogenee, senza fare alcuna distinzione sul fatto che sia edificabile oppure agricola. E’ irrilevante, perciò, discutere se ci si trova di fronte a un’area fabbricabile o agricola, in quanto ciò che conta è solo la sua ubicazione all’interno del territorio comunale.
Sulla questione dell’area residua non espropriata, l’articolo 33 del Dpr 8 giugno 2001 n. 327, prevede che in caso di esproprio parziale, nel determinare la relativa indennità, occorre tenere in considerazione il anche la diminuzione di valore che può subire la parte non espropriata.
Si torna, dunque, al dilemma iniziale: lucro cessante o danno emergente? Per il Fisco ci ha già pensato la Cassazione a risolvere l’arcano. La sua costante giurisprudenza prevede che non può esserci distinzione fra indennità di esproprio e quella erogata quale risarcimento danni per le parti non espropriate. Quest’ultima è senz’altro da ricomprendersi nell’indennità di esproprio la quale, quindi, per definizione serve a compensare sia le perdite di guadagno (lucro cessante) che il danno vero e proprio (danno emergente).
La risposta alla fine è a favore del lucro cessante: l’indennizzo per il risarcimento per il deprezzamento dell’area non espropriata è parte integrante, e quindi non separata, dell’indennità di esproprio. Va tassata, perciò, come reddito diverso e al momento dell’erogazione va pure applicata la ritenuta del 20%.
 

Stanco di fare la fila per il 730?

Invece di perdere tempo in fila a un CAF, aspettando con un biglietto in mano,
prendi un appuntamento.

Risparmi tempo, è comodo e siamo aperti anche in orario pre serale.

Lo studio Grassi Benaglia Moretti unisce i servizi di un Caf per la compilazione della dichiarazione dei redditi all'attenzione al cliente di uno studio commerciale.

Scopri i vantaggi dei nostri servizi

Il logo Grassi Benaglia Moretti Associati

Grassi Benaglia Moretti è uno studio legale e commerciale di Rimini, che offre servizi e consulenza legale e commerciale a privati, aziende, organizzazioni associative e Onlus.

Visita il nostro profilo

Contatti

  • Grassi Benaglia Moretti
    avvocati e commercialisti
  • Palazzo Spina
    Piazzetta Zavagli 1
  • 47921 Rimini
  • +39 0541 708358
  • +39 0541 29576

Newsletter

Resta informato sulle nostre attività.

Manage my subscriptions