L’esenzione Imu spetta alla Società Sportiva dilettantistiche purchè gli immobili esenti siano destinati ad attività prive di lucro.

Alle società sportive dilettantistiche spetta l’esenzione Imu purchè negli immobili esenti siano svolte attività senza fine di lucro. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza numero 17968/2024 del 15.03.2024, pubblicata il giorno 01.07.2024.
Il caso trae origine da un avviso di accertamento emesso nel 2018 per l’Imu dovuta nel 2013 da una S.S.D, nel quale il Comune non ha ritenuto sussistere le condizioni soggettive ed oggettive necessarie a riconoscere l’esenzione Imu per le attività non commerciali. In particolare, per quanto riguarda il criterio soggettivo, per l’ente locale le Società Sportive Dilettantistiche non possono essere equiparate alle A.s.d. Nel caso di specie, poi, non si ravvisa nemmeno il criterio oggettivo, in quanto all’interno dell’immobile viene svolta una attività senza dubbio lucrativa.
Per amor di cronaca, il caso in commento finisce con dare torto al contribuente ricorrente, riconoscendo le ragioni dell’ente impositore, in quanto non sussistente il criterio oggettivo. Tuttavia la sentenza offre una lettura ben precisa, al di là del caso contingente, della norma in materia di esenzione a favore di enti che svolgono attività sportiva dilettantistica.
La Corte di Cassazione, prima di tutto, interviene sulla corretta interpretazione del criterio soggettivo, smentendo la tesi sostenuta dall’ente locale. Lo fa attraverso la lettura combinata dell’art. 7 lett. i del D. Lgs. 504/92 in materia di esenzione Ici (traslata, per effetto dei rinvii normativi, sull’Imu) e l’art. 90 della legge 289/02 in materia di società sportiva dilettantistica. In particolare quest’ultima prevede che le norme di natura tributaria riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali, purchè queste escludano il lucro. Ulteriore condizione è che l’attività sportiva svolta da quest’ultime deve rientrare tra quelle riconosciute dal Coni e la società sia affiliata a un ente sportivo formalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 90 della legge 289/02.
Sotto il profilo oggettivo, invece, la Corte di Cassazione stabilisce che l’esenzione viene riconosciuta solo nel caso in cui l’immobile sia destinato allo svolgimento di attività non commerciali. Tale dimostrazione è a carico del contribuente ed è fondamentale anche la classificazione catastale dell’immobile stesso oggetto di esenzione. Nel caso in commento, ad esempio, quest’ultimo ha la categoria catastale D6, cioè impianti sportivi. La Cassazione osserva che questo tipo di destinazione può essere consona anche allo svolgimento di attività lucrative e, di conseguenza, in assenza di qualsiasi dimostrazione contraria, si presume che al suo interno la società ricorrente svolga una attività con scopo di lucro.

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