Congruità spese bonus diversi dal 110%: il tecnico non è obbligato ad avere l'assicurazione specifica.

Novità importante per tutti i professionisti che devono procedere con l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi diversi dal 110%: non è richiesto il possesso dell’assicurazione professionale a copertura specifica dell’attestazione resa. Lo stabilisce la circolare 19/e dell’Agenzia delle Entrate.

La normativa.

L’Agenzia delle Entrate, nel suo documento di prassi, ricostruisce la disciplina sull’obbligo dell’assicurazione per il professionista che rilascia le attestazioni o le asseverazioni nell’ambito degli interventi edilizi.
In particolare la disciplina è contenuta all’interno del comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, il quale stabilisce che coloro che rilasciano attestazioni in merito agli interventi rientranti nel suddetto articolo 119 devono stipulare una assicurazione con massimale pari agli importi che sono oggetto delle attestazioni o asseverazioni rilasciate, ciò al fine di garantire sia lo Stato che il cliente da eventuali richieste di risarcimenti danni. 
La norma, poi, apre al fatto che l’assicurazione possa non essere necessariamente una polizza assicurativa a parte, ma può rientrare anche in quella professionale purchè quest’ultima:
  • non escluda dal risarcimento le attività di asseverazione;
  • abbia un massimale minimo pari ad euro 500.000,00 specifico per il rischio relativo all’attività di asseverazione;
  • garantisca la copertura per i successivi cinque anni in caso di cessazione dell’attività o abbia una retroattività di almeno cinque anni per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 

L’esclusione dell’obbligo della polizza.

L’Agenzia delle Entrate, correttamente, osserva che solo l’art. 119 del D.L. 34/2020 riporta l’obbligo specifico di una polizza assicurativa, mentre il successivo art. 121 del D.L. 34/2020, che è quello che disciplina le modalità di cessione dei crediti diversi dal 110 e del relativo rilascio di attestazioni di congruità, non fa alcun accenno specifico ad obblighi assicurativi in capo al tecnico attestatore e, pertanto, non è da ritenersi obbligatoria. 
Ciò, a parere nostro, non esclude però una responsabilità del tecnico che attesta le congruità delle spese diverse dal 110. L’eventuale copertura dei danni cagionati da una attestazione infedele, deve essere demandata alla polizza professionale che copre l’attività ordinaria del professionista. Resta da capire, quindi, per quest’ultimo aspetto se le compagnie assicurative in qualche modo ritengono l’attestazione delle congruità delle spese per i bonus edilizi diversi dal 110 come attività “ordinaria” della professione, e quindi rientrante nella copertura assicurativa della R.C. professionale obbligatoria, o meno. Un problema non da poco, che deve essere valutato non solo dai diretti interessati, ma anche da chi appone il visto di conformità, visto che tale atto presuppone anche l’esistenza di una conformità dichiarata da un altro soggetto. 

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