La cessione delle rate residue del Superbonus e dei bonus edilizi ordinari non sarà più possibile.

Nella notte tra venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio il Governo ha presentato al Senato un emendamento al Decreto Legge numero 39 del 29 marzo 2024, attualmente all’esame della Commissione Finanze e Tesoro, in attesa di essere convertito in Legge ordinaria.
Ciò che ha attirato l’attenzione, in questi ultimi giorni, ha riguardato principalmente l’allungamento a dieci anni della detrazione delle spese sostenute a partire dal 2024. La lettura effettiva del testo depositato ha fugato i timori della vigilia. C'è da dire che una certa curiosità l'ha destata anche il divieto per le Banche e gli altri intermediari finanziari, di utilizzare i crediti fiscali acquisiti dalla propria clientela per compensare i propri contributi previdenziali. La curiosità nasce dal fatto che questo divieto, nei rumors dei giorni precedenti, non era mai circolato.
Tuttavia tra le pieghe del testo presentato a Palazzo Madama vi è un comma che farà dormire sonni poco tranquilli a tutti quei contribuenti alle prese con la faticosa cessione dei propri bonus edilizi.
Infatti, il comma 7 del nuovo articolo 4 così come formulato dal Governo, prevede che, a far data dall’entrata in vigore della nuova disposizione (che avverrà solo dopo l’approvazione in Legge del decreto in commento), testualmente “non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 4 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121”. Più semplicemente, a far data dall’entrata in vigore del Decreto convertito in legge non sarà più possibile cedere a terzi le rate residue degli interventi relativi a:
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.
Il testo così come formulato è indubbiamente una pietra tombale per tutti quei contribuenti che, per svariati motivi, non sono stati in grado, o non hanno potuto, cedere entro il 04 aprile 2024, i lavori pagati nel corso del 2023 o di quelli pagati negli anni precedenti.

 

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