Calunnia: non c'è reato se la falsità non riguarda la sussistenza del fatto

Avvocati in aula del Tribunale Rimini

Se la falsità non riguarda la sussistenza del fatto, non c'è reato di calunnia: lo ha stabilito il Giudice Monocratico di Rimini, il Dott. Massimo Di Patria, il quale ha pronunciato sentenza di piena assoluzione nei confronti di un riminese accusato, all’epoca ventottenne, di calunnia e difeso dall'avvocato Davide Grassi del Foro di Rimini.

Secondo la tesi della Procura di Rimini, che ne aveva richiesto e ottenuto il rinvio a giudizio, il giovane aveva presentato una querela nei confronti di una signora accusandola falsamente di avergli cagionato, a seguito di un sinistro stradale, “lesioni personali durate oltre quaranta giorni, pur sapendola innocente” in quanto, come riferito dal capo d'imputazione, “l'evento, contrariamente a quanto riportato in denuncia, era di lieve entità ed incompatibile con la prognosi dichiarata (ndr. 81 giorni)”.

L'articolo 368 del Codice Penale, nel disciplinare la fattispecie della calunnia, stabilisce infatti che chiunque, con denuncia o querela, anche se anonima o sotto falso nome, incolpi qualcuno di un reato pur sapendolo innocente, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Secondo quanto riferito dalla signora, costituitasi parte civile nel relativo processo penale, il giovane riminese aveva di fatto “ingigantito” il danno subito - un trauma al rachide cervicale provocatogli a seguito di un tamponamento mentre si trovava alla guida del proprio scooter - prolungando la malattia dai venti giorni iniziali sino ai complessivi ottanta.

Il ragazzo, infatti, aveva querelato la donna per il reato di lesioni personali colpose al fine di ottenere un risarcimento del danno subito in conseguenza di quel tamponamento, allegando i relativi certificati medici attestanti la prognosi di venti giorni e provvedendo, in seguito, anche al deposito presso il giudice di pace penale di Rimini di ulteriore documentazione medica attestante il prolungamento della malattia.

Nonostante il processo per lesioni si fosse concluso con la remissione della querela in seguito al versamento, da parte della compagnia assicurativa, di una cifra a titolo di risarcimento danni, la donna decideva comunque di denunciare il ventottenne per il reato di calunnia, dopo aver scoperto che questi, nonostante la prognosi, aveva comunque disputato una partita di calcio, oltretutto segnando un gol proprio grazie ad una magistrale “incornata”.

La donna aveva appreso la notizia direttamente dai commenti pubblicati sul forum della squadra di calcio in cui il giovane militava: “Sono un po' incriccato ma tutto sommato me la sono cavata bene”.

Dunque, tratto a giudizio per rispondere del reato di calunnia, il ventottenne è stato assolto con formula piena dal giudice dopo una lunga istruttoria celebrata attraverso l'esame di diversi testimoni, tra cui i medici che lo avevano visitato e che ne avevano certificato le lesioni.

Si riporta per intero il passaggio della sentenza con il quale il giudice riminese ha scagionato l'imputato: “Dunque gli eventuali profili di falsità, emergenti, secondo la prospettazione accusatoria, non dalla denuncia, ma dalla produzione documentale, non afferiscono alla sussistenza del fatto ed alla sua qualificazione giuridica, ma eventualmente all'individuazione dell'aspetto circostanziale dell'illecito (lesioni colpose aggravate dalla durata della malattia): pertanto, non è configurabile il reato di calunnia”.

Secondo le argomentazioni del giudice, quindi, non ricorre la calunnia quando la falsità della denuncia non incide sul giudizio circa la fondatezza del fatto e sulla relativa qualificazione giuridica, anche se da essa possa derivare l'indebita contestazione di circostanze aggravanti, orientamento avvallato anche dalla stessa Corte di Cassazione.

La pronuncia assolutoria, dunque, trova il suo fondamento nella totale assenza nel giovane - il quale aveva allegato alla querela un certificato medico di soli 20 giorni di prognosi - della volontà di richiedere la condanna della donna per lesioni colpose gravi - 81 giorni di prognosi erano quelli indicati nel capo di imputazione - circostanza assai rilevante per la difesa in quanto la querela costituisce, nel caso in esame, il c.d. “corpo di reato” e pertanto, affinché possa dirsi integrato il reato di calunnia, è necessario che i profili di falsità emergano direttamente da questo.

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