RUSH FINALE PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEGLI INCARICHI PUBBLICI
Ancora poche ore a disposizione degli Enti, delle Cooperative sociali e delle Onlus in genere per adempiere all’obbligo imposto con la Legge 04/08/2017, n. 124.
L’art. 1 comma 125 prevede, infatti, che “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” dalle pubbliche amministrazioni largamente intese (cioè tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni) nonché le controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e le società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate) nell’anno precedente.
L'onere della pubblicazione non riguarda solo gli Enti associativi e le Onlus. Infatti, tutte le imprese che usufruiscono di finanziamenti di carattere pubblico come sopra indicati, saranno obbligati a riportare i medesimi dati “nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”.
L'obbligo non scatta qualora l'importo dei finanziamenti sia inferiore ai 10.000 euro. La sanzione per l'omessa indicazione, nel sito internet e nei documenti di bilancio, è salatissima: “l'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate” (comma 126).
“La norma ha degli evidenti caratteri di criticità”, afferma il dott. Giovanni Benaglia che per conto dello studio segue il mondo delle Onlus e del No profit. “Innanzitutto non si comprende da quando decorre. Nel disposto normativo si fa riferimento, infatti, a una generica affermazione del tipo “a decorrere da”, facendo presupporre che l'obbligo scatti dal 2018 e quindi la pubblicazione deve avvenire a febbraio 2019. Noi consigliamo, stante le sanzioni comunque elevate, di adottare un comportamento cautelativo e adempiere già all'obbligo a partire da quest'anno. La seconda criticità”, continua Benaglia, “riguarda il fatto di quali importi debbano essere indicati, se solo i contributi per l'attività sociale oppure anche quelli derivanti da appalti pubblici. Anche qui consigliamo un comportamento prudente: la norma parla “di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” lasciando intendere che va indicato tutto, compreso, quindi, anche ciò che deriva da appalti o servizi svolti per conto dei soggetti pubblici”.
“Infine consiglio prudenza anche a quelle società che non rientrano nel novero del No Profit: anche la normale Srl, magari unipersonale, deve adempiere all'obbligo indicando gli importi nella nota integrativa: la dimenticanza, come abbiamo visto, può costare cara”.